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Con la nota del 31 gennaio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che il termine ultimo per la presentazione del Prospetto Informativo per i lavoratori disabili è stato prorogato al 15 febbraio 2011.
L’obbligo di assunzione di personale disabile “scatta” a partire dalla prima assunzione operata dall’impresa oltre il quindicesimo dipendente: il Prospetto Informativo va presentato al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
Nessuna modifica è stata prevista rispetto alle modalità di invio del Prospetto Informativo, che deve avvenire esclusivamente per via telematica secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010.
 

Il 21 novembre 2011 Federmeccanica-Assistal e Fim e Uilm, dando attuazione al protocollo contenuto nel Ccnl metalmeccanico del 15 ottobre 2009, hanno costituito il Fondo sanitario di categoria métaSalute, al fine di assicurare ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle previste dal servizio sanitario pubblico.
Al fondo potranno aderire inizialmente i lavoratori e, successivamente, i loro familiari.
Le adesioni partiranno a far data dai primi mesi del 2012, mentre le prestazioni integrative saranno erogate a decorrere dal 2013.
L'accordo tra le parti dispone che tutte le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo:
Æ € 24,00 per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2011, da versare entro gennaio 2012;
Æ € 24,00 per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2012, da versare entro gennaio 2013.
Le suddette contribuzioni a carico azienda sono calcolate con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti. La campagna per la promozione di métaSalute, con la descrizione dettagliata delle prestazioni e la raccolta delle adesioni, partirà nel mese di febbraio 2012.
Per l'operatività del fondo è necessario che si raggiungano i 100.000 iscritti.

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Genova, in tema di doppia contribuzione da parte del socio di una S.r.l. commerciale che rivesta anche il ruolo di amministratore della stessa società.
I soggetti che ricoprono, pertanto, sia il ruolo di socio che di amministratore di una S.r.l., devono essere soggetti al versamento di doppi contributi: quelli per la gestione commercianti Inps e quelli per la Gestione separata dei collaboratori.
Non è censurabile dal punto di vista costituzionale, stabilisce la Corte, il Dl 78/2010 (articolo 12, comma 11) che, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, ha stabilito l'inapplicabilità del principio dell'attività prevalente per decidere qual è il fondo destinatario della contribuzione.

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova procedura per l’impugnazione del licenziamento introdotta dal Collegato lavoro.
I nuovi termini prevedono che il licenziamento debba essere impugnatoimmediatamente o entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, da parte del datore di lavoro, del licenziamento ovvero dei motivi dello stesso, se non contestuali. Rispetto al passato i tempi si sono molto ridotti, poiché la decadenza poteva arrivare sino ai cinque anni successivi all'impugnazione extragiudiziale, ai fini del deposito del ricorso giudiziale. La norma ha l’obiettivo di ridurre e velocizzare il contenzioso con lo scopo di sgravare anche il lavoro della magistratura ordinaria attraverso l’opzione del ricorso alla conciliazione o all'arbitrato.
L’impugnazione, che può essere proposta dal lavoratore con qualunque atto scritto, perde però di valore e decade se non è seguita, entro il periodo di 270 giorni, dal deposito di un ricorso alla cancelleria del tribunale, se si sceglie la via del giudice del lavoro, o dalla comunicazione del tentativo di conciliazione o arbitrato, richiesto sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. In caso di rifiuto di conciliazione o arbitrato e di mancato accordo, scatta l’ulteriore termine di 60 giorni per ricorrere al giudice.
Il Collegato Lavoro, inoltre, ha esteso questo procedimento rapido di impugnazione (60 + 270) anche ai licenziamenti per questioni di qualificazione del rapporto di lavoro (es. contratto di collaborazione a progetto che il lavoratore ritiene dissimuli un rapporto di lavoro subordinato) e per il titolo scorretto della formula contrattuale.
 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. del 16 gennaio 2012, informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non è un documento autocertificabile.
Il Ministero precisa che l'articolo 44-bis del D.P.R. 445 del 2000 "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione".

Il Ministero del lavoro, a seguito del decreto direttoriale 15 dicembre 2011 n.138, emanato per adeguare gli standard tecnici necessari ai fini dell'invio telematico del prospetto informativi dei disabili dopo le modificazioni apportate dalla Manovra di Ferragosto alla Legge 68/1999, ha fornito importanti chiarimenti tra cui la proroga al 15 febbraio 2012 della scadenza di presentazione del predetto prospetto.
La proroga si è resa necessaria poiché il decreto 15 dicembre 2011 ha profondamente inciso sulle informazioni contenute nel prospetto informativo dei disabili, modificando la disciplina relativa alla gestione delle compensazioni territoriali nell’ambito del collocamento obbligatorio.
Il Ministero afferma che gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale e che la compensazione territoriale è operata direttamente dai datori di lavoro privati che, ferme restando le aliquote d'obbligo, possono assumere un numero di aventi diritto presso una unità produttiva eccedente la percentuale del numero dei lavoratori assegnabile in quella realtà, portando, in via automatica, le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.
Sugli stessi incombe l'onere della comunicazione, in via telematica, ai servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive interessate; allo stesso modo, la compensazione territoriale può essere dichiarata anche con riferimento ad altre aziende facenti parte del gruppo, nei c.d. "gruppi di imprese".
Sono state apportate, inoltre, una serie di semplificazioni per permettere al datore di lavoro di ottenere la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi in modo automatico, a seguito dell'inserimento dei dati occupazionali. Il documento "Modelli e regole", oltre alle modalità di compilazione del prospetto e a quelle di calcolo, contiene anche le indicazioni sulla formazione della base di computo per l'individuazione degli obblighi di cui agli articolo 4, commi 1, 2 e 3 della medesima legge n. 68/99.
Infine, il Ministero informa che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2012 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2012.
 

Il Senato, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha approvato definitivamente la legge di conversione del D.L. 201/2011, c.d. Manovra Monti. Diverse sono le novità statuite in materia di amministrazione del personale, ma l'emendamento più incisivo investe il sistema pensionistico.
 
 

L’Enpals, con comunicato del 12 dicembre scorso, ha annunciato la soppressione dell'ente previdenziale per gli artisti dello spettacolo ed il suo assorbimento all’interno dell’INPS. Scompare, pertanto, l'ENPALS, a seguito di quanto previsto nel decreto Salva-Italia n.201 in vigore dal 6 Dicembre 2011, che così recita:
Art.21 Soppressione enti e organismi (fino al comma 9) 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite all’ INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Al fine di evitare disservizi ed una discontinuità gestionale, gli assicurati potranno continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals, per eventuali istanze relative alle posizioni pensionistiche.
 

Il Ministero del Lavoro, con interpello n.46 dell’11 novembre 2011, chiarisce che la figura di “commesso di negozio” è equiparabile a quella di “addetto alle vendite”. Pertanto è possibile applicare il contratto di lavoro intermittente anche nei confronti degli addetti alle vendite.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n.42 dell’11 novembre 2011, fornisce chiarimenti in merito all’indennità di malattia per gli amministratori di Srl iscritti alla Gestione separata Inps.
Il Dicastero ha precisato che la tutela della malattia è estesa a tutti gli iscritti alla Gestione separata, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati. Analoga estensione vale per la tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare.

Il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni relativamente alla disciplina dell’apprendistato nel periodo transitorio compreso tra il 25 ottobre 2011 e il 25 aprile 2012, nonché al regime sanzionatorio.
Ad esclusione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, da subito attivabile mediante apposite convenzioni, per le altre tipologie di apprendistato, fino allo scadere del periodo transitorio e purché non sia applicabile la nuova disciplina per mancanza dell’intervento contestuale delle Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), si applicano tutte le disposizioni di legge (statale e regionale) e di contratto collettivo che già disciplinano l’apprendistato, anche di carattere sanzionatorio: in buona sostanza i contratti stipulati nel periodo transitorio devono seguire la vecchia disciplina, anche contrattuale, con particolare riguardo alla durata del periodo formativo e del trattamento contributivo agevolato, fino al momento in cui la nuova regolamentazione non sarà completata con l’intervento delle parti sociali e pubbliche.

documenti allegati:

È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n.234 alla Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n.265, la Legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, detta anche Legge di Stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n.183).
Tra le varie disposizioni contenute, si segnalano alcune novità, in vigore dal 1° gennaio 2012, per l’amministrazione del personale e relative alle agevolazioni del lavoro e alla flessibilità, riportate di seguito.
 
 

documenti allegati:

L’acconto Irpef dovuto entro mercoledì 30 novembre è ridotto all’82% anziché al 99% e la differenza sarà versata a giugno del 2012.
Il DPCM 21 novembre 2011, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, ha stabilito il differimento di 17 punti percentuali di quanto dovuto a saldo dell’acconto per il 2011. Tale differimento produce effetti solo sulla seconda o unica rata di acconto dell’Irpef.
A coloro i quali avessero già provveduto al versamento in misura piena, spetta un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Ai fini del calcolo delle retribuzioni dei soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, il decreto prevede che i sostituti d’imposta trattengano l’acconto tenendo conto del differimento e, considerate le tempistiche, qualora non l’avessero fatto, restituiscano le maggiori somme trattenute nella retribuzione del mese di dicembre, potendole poi scomputare da quanto dovuto in sede di versamento. Il comunicato del MEF del 23 novembre, inoltre, afferma che qualora i sostituti d’imposta non potessero applicare la riduzione dell’acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.

Con la circolare n. 28 dell'8 febbraio 2011 sono state illustrate le nuove disposizioni che regolano l’abilitazione dei soggetti tenuti, in qualità o per conto dei datori di lavoro, alla cura degli adempimenti nei confronti dell’Istituto. Con la medesima circolare è stato precisato, altresì, che “A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga “aprile 2011”, il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro” se non in possesso di delega acquisita secondo il sistema di nuova introduzione. Per consentire agli intermediari ed alle aziende un più congruo termine per la acquisizione e comunicazione delle deleghe da parte dei datori di lavoro, si è reso necessario prolungare il periodo transitorio, di contemporanea vigenza del nuovo sistema con il sistema preesistente, fino al 31 ottobre 2011.
A decorrere dal 1° novembre 2011 non sarà più possibile operare se non da parte dei soggetti abilitati ad operare in nome e per conto del datore di lavoro sulla base dei criteri definiti dalla circolare n. 28/2011.

Il Codice civile, all’art.2103, stabilisce che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, essendo nullo ogni patto contrario. La mobilità delle mansioni assegnate al lavoratore, quindi, può svilupparsi in direzione orizzontale, mediante l’attribuzione di mansioni equivalenti, ovvero verticale nell’ipotesi di assegnazione a mansioni superiori, risultando di regola preclusa la mobilità “verso il basso”.
La Corte di Cassazione, nell’ambito di diverse pronunce, ha sostenuto però la non applicabilità della norma laddove l’accordo che preveda l’assegnazione di mansioni di grado inferiore alle ultime svolte corrisponda all’interesse del lavoratore stesso: il divieto di demansionamento, quindi, deve essere interpretato secondo la regola dell’equo contemperamento del diritto del datore a perseguire l’obiettivo di un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente con quello vantato dal lavoratore alla conservazione del proprio posto di lavoro. Solo in via d’eccezione le parti posso pattuire una diminuzione della retribuzione nel corso del rapporto di lavoro, nell’ambito di un patto di demansionamento, laddove questo rappresenti l’extrema ratio per la salvaguardia del posto di lavoro.
 Il Ministero del Lavoro, inoltre, con interpello n.39/11 si è espresso positivamente sulla legittimità del patto di dimensionamento sottoscritto tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre, rientrante in servizio prima del compimento di un anno di età del bambino: approfondisci le disposizioni dell'interpello.

L’Inps ha stabilito che dal 1° aprile 2012 il canale esclusivo per la presentazione di tutte le istanze all’Istituto sarà quello telematico.
Il nuovo sistema di servizi online consente di presentare le varie domande, solo attraverso queste tre modalità:
  • accedendo direttamente, tramite il PIN, ai servizi on line del portale web dell’Inps;
  • chiamando il numero gratuito 803164, del Contact center integrato dell’Istituto;
  • rivolgendosi agli intermediari dell’Istituto che metteranno a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.
Di seguito si riporta il calendario per il periodo ottobre-dicembre, indicando la data di avvio del nuovo sistema online per le diverse tipologie di servizi:
 
PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DAL 1° OTTOBRE
Visita medica di controllo;
Tutela maternità obbligatoria lavoratori dipendenti ed autonomi;
Trattamenti di famiglia (autorizzazioni ANF e ANF ai lavoratori parasubordinati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
Congedo parentale lavoratori dipendenti ed autonomi;
Domanda di assegno integrativo di indennità di mobilità.
 
PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DAL 1° NOVEMBRE
Agevolazioni contributive ex articolo 8 della legge n.407 del 1990 e ex articolo 8 comma 2 e art.25 comma 9 della legge n.223 del 1991.

La Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di verificare la validità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge (60 giorni prima della scadenza) il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.
Ciò pertanto, la situazione dei permessi di soggiorno dei lavoratori richiede un continuo monitoraggio, verificando sempre in originale gli stessi, sollecitandone il rinnovo e richiedendo la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale e il nuovo permesso di soggiorno una volta rilasciato.
 
Permessi abilitanti all’esercizio di lavoro subordinato 
Non tutte le tipologie di permesso di soggiorno consentono lo svolgimento di un’attività lavorativa. Rientrano tra le tipologie di permessi abilitanti all’esercizio di un’attività lavorativa subordinata, a titolo non esaustivo:
  1. permesso di attesa occupazione;
  2. permesso di attesa acquisto cittadinanza;
  3. permesso di asilo politico;
  4. permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
  5. permesso per motivi di famiglia;
  6. permesso di lavoro autonomo;
  7. permesso di lavoro subordinato;
  8. permesso di lavoro subordinato stagionale;
  9. permesso di lavoro subordinato ipotesi particolari art.27 T.U.;
  10. permesso di studio (massimo 20 ore alla settimana con un limite annuo di 1040 ore);
  11. permesso per motivi umanitari;
  12. permesso per minori di età (a favore del familiare per l’assistenza a minore).  

In data 14 settembre 2011 è stato emanato il D.Lgs. n.167 rubricato “Testo Unico dell’Apprendistato”, che diverrà operativo a decorrere dal 25 ottobre 2011 e di cui si offre una sintesi.
Il Testo Unico diventa l’unica fonte nazionale a cui riferirsi: vengono, infatti, abrogate tutte le previgenti disposizioni normative sul tema; in via transitoria, tuttavia, la normativa precedente continuerà a trovare applicazione nelle Regioni e nei settori dove non è immediatamente operativa.
Sul punto occorre poi chiarire sin da ora che ai contratti in corso si applica la disciplina in vigore all’atto della stipula del contratto.
 
 

A far data dal 14 settembre 2011, è possibile iscriversi alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” istituita presso l’Inps, sulla base della quale verranno erogati i fondi per incentivare le assunzioni di giovani genitori disoccupati o precari.
Alla banca dati possono iscriversi i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, possiedano i seguenti requisiti congiuntamente:
  1. genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;
  2. età non superiore a 35 anni (fino a 35 anni e 364 giorni);
  3. titolari di rapporti di lavoro subordinato a termine, in somministrazione, intermittente, ripartito, di inserimento, accessorio, o di contratto di collaborazione a progetto o occasionale, coordinata e continuativa oppure cessati da uno dei rapporti indicati e con la registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
Ai soggetti iscritti alla banca dati sarà riconosciuta una dote di 5.000,00 euro, che verrà trasferita come incentivo al datore di lavoro disposto ad assumerli con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ovvero a trasformare a tempo indeterminato (anche con orario parziale) un rapporto a tempo determinato.
 
 
 
 

L’Inps ha fornito precisazioni sul quadro normativo di riferimento e sulle disposizioni attuative, nonché ulteriori istruzioni sulle modalità di invio delle attestazioni di malattia telematiche ai datori di lavoro tramite i loro intermediari.
Le disposizioni normative e di prassi succedutesi sono tese ad uniformare il regime della ricezione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, degli attestati di malattia dei propri lavoratori, con la conseguenza che dal 14 settembre 2011 è obbligatorio per i datori di lavoro privati utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Inps, esonerando il lavoratore in stato di malattia dall’invio dell’attestato.
Solo nei casi in cui non sia stato effettuato l’invio telematico della certificazione suddetta e il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l’attestato al lavoratore, quest’ultimo dovrà inviare il certificato medico all’Inps, entro due giorni dal rilascio, e l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali, fermo restando l’obbligo del lavoratore di informare l’azienda dell’assenza, in conformità alle norme contrattuali applicabili.
 
 

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 13 agosto scorso, ha segnato la rapida entrata in vigore, nello stesso giorno di pubblicazione, del D.L. n.138/11, contenente ulteriori misure di urgenza per la stabilizzazione finanziaria della spesa pubblica e il sostegno dell’occupazione.

In particolare l’art.11, rubricato “livelli di tutela essenziale per l’attivazione dei tirocini” al co.1, contiene alcune rilevanti novità in tema di tirocini.
Nello specifico il Governo è intervenuto per tentare di dare maggiore certezza, data la frammentaria normativa, all’instaurazione dei tirocini formativi e di orientamento ovvero di quei percorsi finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tale necessità deriva anche dal fatto che, pur essendo la regolamentazione dei tirocini competenza esclusiva delle regioni, le stesse hanno provveduto in pochi casi a una regolamentazione organica della materia.
Le nuove misure, peraltro, non intervengono sull’esistente disciplina, che quindi rimane applicabile, circa i tirocini di inserimento/reinserimento, svolti a favore di disoccupati o inoccupati, disabili, immigrati o ulteriori soggetti svantaggiati, e per i c.d. tirocini curriculari, ma riguardano solo i tirocini formativi e di orientamento.
Data l’importanza dell’intervento del legislatore, il Ministero del Lavoro è poi tempestivamente intervenuto (circolare n.24 del 12 settembre 2011) per riepilogare le novità contenute nella c.d. Manovra agostana e per sottolineare l’importanza di ricondurre i tirocini al loro corretto ambito di applicazione per impedirne l’utilizzo abusivo e fraudolento.
In sostanza, le novità contenute nell’art.11 del richiamato decreto prevedono che i tirocini formativi e di orientamento possano essere attivati solo nei confronti dei neodiplomati e neolaureati per una durata massima di sei mesi, proroghe comprese, entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
 

La Manovra di Ferragosto (D.L. n.138/11) è stata convertita nella Legge 14 settembre 2011, n.148, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.216 del 16 settembre 2011. Molte sono le novità per l’amministrazione del personale entrate in vigore dal 17 settembre 2011: il breve, ma tortuoso, che ha portato alla conversione ne richiede un riepilogo, al fine di comprenderne la portata.
Oltre all’estensione e al rafforzamento del potere di intervento della contrattazione collettiva aziendale e territoriale, riassunte nel nuovo concetto di contrattazione di prossimità, nuove e importanti disposizioni sono state previste in materia di stage, dove nuove limitazioni richiedono estrema attenzione nell’utilizzo, in materia di collocamento obbligatorio, dove sono state modificate le regole per la compensazione su base nazionale, e in molti altri aspetti che, forse meno direttamente, ma non con meno importanza intervengono nella gestione amministrativa del personale.
 

Tutte le società dovranno avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo al Registro Imprese entro il 29 novembre 2011.
L’obbligo riguarda le società di persone e capitali costituite prima del 20 novembre 2008; per quelle costituite da tale data, infatti, l’obbligo decorre dalla loro iscrizione al Registro Imprese. Sono escluse le imprese individuali e tutte quelle non costituite in forma societaria.
Per iscriversi o modificare la PEC al Registro Imprese si può utilizzare la Comunicazione Unica se si è registrati e si dispone di una firma digitale, diversamente ci si può rivolgere ad un professionista o alla propria organizzazione imprenditoriale. L’operazione è esente da bolli, diritti, tariffe. L’indicazione del domicilio PEC nel “Modello di Comunicazione Unica” non equivale alla richiesta di iscrizione del dato nel Registro Imprese da effettuarsi compilando gli appositi campi della modulistica Registro Imprese.
Le caselle di PEC hanno, inoltre, una data di scadenza in prossimità della quale è opportuno provvedere ad un rinnovo che non necessita poi di comunicazione al Registro Imprese. Qualora invece si provveda ad attivare una nuova e diversa PEC in luogo del rinnovo occorrerà comunicarlo.
Cos’è la PEC
La PEC è un sistema di posta elettronica regolata da un’apposita normativa e rilasciata da un gestore autorizzato tramite la quale scambiare messaggi ed eventuali allegati in sicurezza e con lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno avendo garanzia dell’invio, della consegna, della non modificabilità del contenuto, della riservatezza del messaggio e dell’identificazione della casella mittente.
La trasmissione è considerata di posta certificata solo se mittente e destinatario hanno una casella di PEC rilasciata da un gestore autorizzato.
Come attivare la PEC
Per attivare una PEC bisogna rivolgersi ad un gestore autorizzato iscritto in un apposito elenco consultabile sul sito www.digitpa.gov.it nella sezione Posta Elettronica Certificata.
Le Camere di Commercio possono fornire gratuitamente alle imprese che ne facciano richiesta barrando l’apposita casella una PEC al solo fine, però, della ricezione delle ricevute previste dal procedimento della Comunicazione Unica.

Il Ministero del Lavoro è intervenuto per chiarire i seguenti aspetti collegati alle sanzioni in materia di lavoro relative alle violazioni in materia di Libro Unico:
 
1) tutte le violazioni in materia di Libro Unico sono sanabili e quindi diffidabili comprese le ipotesi di registrazioni omesse o infedeli in assenza di dolo ed esclusa l’ipotesi della mancata conservazione;
2) l’omessa e infedele registrazioni di dati sul LUL, che si sia protratta per più mensilità, comporterà l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, in base al numero di lavoratori coinvolti, salva l’applicazione della sanzione più grave aumentata sino al triplo;
3) LUL e prospetto paga:
  • Datore di lavoro che utilizza il LUL come prospetto paga: la mancata o errata compilazione del LUL in tale ipotesi comporterà le sole sanzioni previste per il LUL (art.39, co.7, D.L. n.112/08);
  • Datore di lavoro che NON utilizza il LUL come prospetto paga: la mancata o errata compilazione del LUL in tale ipotesi comporterà doppie sanzioni: sanzioni previste per LUL e sanzioni previste per mancata consegna del prospetto paga;

4) le sanzioni collegate a omissioni o inesattezze nelle registrazioni del prospetto paga, ovvero di mancata o ritardata consegna dello stesso per più mensilità, devono essere ricondotte a un’unica azione comportando l’applicazione della sanzione più grave aumentata sino al triplo.

L’Inps continua nel percorso di estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti ai cittadini. L'Istituto ha infatti illustrato le novità riguardanti la presentazione delle domande di autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare da parte dei lavoratori dipendenti, degli iscritti alla gestione separata e dei lavoratori domestici, che dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
  • WEB – accessibile dal cittadino munito di PIN sul sito www.inps.it - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione “Autorizzazione ANF”, “ANF Gestione Separata” o “ANF Lavoratori Domestici”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici nella disponibilità degli stessi;
  • Contact - Center - attraverso il numero verde 803.164.
Il passaggio al nuovo sistema prevede un periodo transitorio durante il quale varranno le vecchie modalità di presentazione. Trascorso detto periodo i canali sopra specificati diverranno esclusivi, non essendo più ammesse modalità alternative.
 
Domanda tramite web
Per poter utilizzare il servizio occorre essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo. All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:
  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Invio domanda: compilazione della domanda ed invio telematico;
  • Consultazione Domande: lista delle domande presentate e/o in corso di presentazione.
Per l’invio della domanda si dovranno compilare una serie di campi con le informazioni necessarie alla sua definizione, alcune delle quali saranno già inserite perché nella disponibilità dell’Inps.
 
Domanda tramite Patronato
La richiesta potrà essere presentata secondo le modalità già in uso.
 
Domanda tramite Contact Center
Il servizio è disponibile telefonando al Numero Verde 803.164, ma occorre essere dotati di Pin dispositivo. In mancanza l’operatore acquisirà i dati essenziali della domanda inviandone poi copia per posta al richiedente, che dovrà firmarla, eventualmente integrarla, allegare copia del documento d’identità e farla pervenire a mezzo Fax al n. 800.803.164 o per posta alla sede Inps competente.

L’Inps, con circolare n.106 del 5 agosto scorso, fornisce nuove istruzioni in merito alla presentazione telematica delle domande di congedo di maternità/paternità e congedo parentale per i lavoratori dipendenti e delle domande di indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici autonome.
Tali domande possono essere presentate con le nuove modalità: web, patronati e contact center multicanale. Durante il periodo transitorio potranno essere ancora utilizzati i precedenti canali (sportello o raccomandata).
Viene precisato che, al momento, l’eventuale documentazione contenente dati non autocertificabili deve essere presentata in formato cartaceo alla struttura Inps competente, unitamente alla ricevuta di invio telematico della domanda.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 13 agosto il D.L. n.138 (c.d. Manovra di Ferragosto o Manovra-bis), in vigore dal 13 agosto, contenente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria della spesa pubblica e il sostegno dell’occupazione. Il Decreto, attualmente al vaglio del Senato, è passibile di emendamenti.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 19 agosto il decreto 5 agosto 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che modifica l’art.13, co.10 del D.M. 16 ottobre 2009.
La variazione prevede che il corso di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) possa essere frequentato a partire da 18 mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione e non dai 12 mesi antecedenti, come inizialmente stabilito.

Nel corso della seduta del 28 luglio 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo che riforma l'istituto dell'apprendistato e che configura questo strumento quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani.
Tra le principali novità si segnala quanto segue.
In primo luogo viene confermata la natura a tempo indeterminato del contratto di apprendistato: durante la sua vigenza, il datore di lavoro può recedere per giusta causa o giustificato motivo - a differenza del contratto a tempo determinato, dove il recesso è solo per giusta causa -; al termine del periodo di apprendimento si apre una finestra di libero recesso, senza la necessità della giustificazione, ma con l’obbligo del preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione.
Il dettaglio della regolamentazione sarà definito da accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi del Testo Unico.
In particolare, oltre alla conferma dell’obbligo di forma scritta e dell’alternativa, in materia retributiva, del sottoinquadramento di due livelli ovvero della percentualizzazione della retribuzione in modo graduale rispetto all’anzianità di servizio, è prevista la possibilità di finanziare percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso i fondi paritetici interprofessionali.
Riguardo alla durata, le assenze involontarie superiori a 30 giorni posticipano la scadenza.
Rimangono tre le tipologie contrattuali, pressoché perfettamente sovrapponibili alle precedenti:
1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (15 – 25 anni, durata massima 3/4 anni);
2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (18 – 29 anni, durata massima 3 anni, 5 per il settore dell’artigianato). La formazione sarà definita dalla contrattazione collettiva e dovrà integrarsi con la formazione pubblica regionale, interna o esterna all’azienda, per un monte ore complessivo per tutto il triennio pari a 120 ore;
3. apprendistato di alta formazione e ricerca (18 – 29 anni).
È stata inoltre aggiunta la possibilità di utilizzare l’apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi.
Per le Regioni e i settori ove la disciplina del Testo Unico non sarà immediatamente operativa, troveranno applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico, le regolazioni vigenti. In assenza dell’offerta formativa pubblica regionale, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
 
 

È stato pubblicato nella G.U. 27 luglio 2011, n.173, il D.Lgs. n.119 del 18 luglio 2011, recante il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, entrato in vigore l’11 agosto e di cui si riepilogano le principali novità.

documenti allegati:

Il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art.9 del D.Lgs. n.66/03 e, in particolare, sulla possibilità di fruirne in un giorno diverso dalla domenica, quale conseguenza di precise esigenze tecnico-produttive dell’azienda che organizza il lavoro su turni.
Le aziende che lavorano a turni per assicurare una continuità produttiva possono fissare la fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica per tutto il personale coinvolto nel sistema di turnazione, compresi gli addetti ai lavori preparatori o complementari o la cui presenza sia richiesta per legge, a prescindere dal tipo di lavorazioni effettuate.
Il principio del riposo in coincidenza della domenica, infatti, non è tutelato da norme di rango costituzionale ed è, perciò, derogabile. In tal senso si sono espresse anche le direttive europee di riferimento e la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione.
Inoltre, essendo il riposo settimanale finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, almeno in via primaria, non è determinante il giorno in cui lo stesso sia goduto. 
A fronte della possibilità di spostamento del giorno di riposo, permane comunque l’obbligo di rispettare il dettato normativo secondo il quale il riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumulare con le ore del riposo giornaliero, con la possibilità di calcolarlo come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

L'Inps ha indicato le modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi legati a:
  1. mancato godimento dei permessi per riduzione di orario (Rol);
  2. mancato godimento di ex festività;
  3. mancato pagamento delle indennità sostitutive relative a quanto sopra.
Si ricorda che il mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione di orario ed ex festività, e la relativa obbligazione contributiva, in presenza di una previsione contrattuale collettiva o individuale che ne regolamenti la fruizione, ha come scadenza per la contribuzione il termine stabilito dal contratto, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.
Inoltre l’Istituto, con messaggio n.14605, ad integrazione della circolare sopraccitata, chiarisce che nel caso in cui né la contrattazione né le parti abbiano stabilito alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva. Per quanto riguarda la contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per Rol o ex festività non godute, potrà essere versata dai datori di lavoro, senza oneri accessori, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 17 ottobre 2011 e il compenso per Rol e/o ex festività non godute dovrà essere sommato alla retribuzione del mese in cui si effettua il pagamento.

La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dell’1,50%, a decorrere dal 13 luglio 2011, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Si allega tabella riepilogativa dei tassi applicati dagli enti previdenziali e assistenziali.
 
 
 
 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2011, è stato convertito in legge, a decorrere dal 13 luglio 2011, il D.L. 13 maggio 2011, n.70 (Decreto Sviluppo), con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 12 luglio 2011, n.106.
Alcune disposizioni riguardano i rapporti di lavoro e l’amministrazione del personale, direttamente, per quanto riguarda i crediti d’imposta per il lavoro stabile nel Mezzogiorno e per la ricerca scientifica, la regolamentazione delle attività ispettive nelle aziende, indirettamente, in materia di privacy e carta di identità elettronica.
Sicuramente la disposizione più rilevante è rappresentata dalla reintroduzione del credito d’imposta per il lavoro stabile nel Mezzogiorno, finalizzato a incentivare le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori qualificati come svantaggiati, nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo.
É opportuno sin da subito sottolineare che, per la piena operatività del credito d’imposta, è necessario attendere un decreto ministeriale, che ne definirà la copertura finanziaria, e l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Si allega una tabella riepilogativa delle principali disposizioni in materia di lavoro, con i relativi rinvii normativi.
Le modifiche apportate in sede di conversione in Legge sono evidenziate in corsivo.

documenti allegati:

L’Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta per precisare gli aspetti applicativi delle sanzioni in materia di autotrasporto.
In premessa occorre ricordare che l’art.83-bis del D.L. n.112/08 aveva introdotto alcune sanzioni irrogabili agli autotrasportatori in caso di inosservanza delle disposizioni relative alla tutela della sicurezza stradale e regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci conto terzi.
Viene prevista l’applicazione della sanzione consistente nell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dall’esclusione di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
L’irrogazione della sanzione relativa all’esclusione dai benefici fiscali spetta all’Agenzia delle Entrate (competente in base al domicilio fiscale del soggetto che ha commesso la violazione); essa, infatti, provvederà a sanzionare i comportamenti scorretti segnalati dalle competenti autorità escludendo, per un anno, i contravventori dalla percezione dei benefici fiscali.
 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 16 luglio 2011, è stato convertito in legge il D.L. 6 luglio 2011, n.98, con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 15 luglio 2011, n.111, in vigore dal 17 luglio.
Anche in tema di amministrazione del personale, l'impatto della Manovra correttiva 2011 è significativo.
Si allega il riepilogo delle principali disposizioni in materia di lavoro, con i relativi rinvii normativi.
 
 

L'Inps, con la circolare 8 giugno 2011, n.79, ha stabilito nuove regole per il versamento dei contributi volontari, con decorrenza dallo stesso giorno di emanazione della circolare.
Inoltre, l’istituto, con la circolare n.77/11, ha reso note le nuove modalità di presentazione della domanda di riscatto di laurea mediante il canale telematico e le relative modalità di pagamento dei contributi.
 
Le nuove modalità di versamento dei contributi volontari
A decorrere dal giorno 8 giugno 2011, le modalità per il versamento dei contributi volontari sono le seguenti:
  1. mediante il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso;
  2. online sul sito internet www.inps.it nella sezione “Servizi on line”, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
  3. telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
  4. attraverso il rapporto interbancario diretto (RID) con il quale il prosecutore - o altro soggetto a suo favore - richiede l’addebito sul conto corrente, attivabile compilando l’apposito modulo fornito dall’Istituto al momento dell’autorizzazione al versamento, e lo presenta all’istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente.
Entro il prossimo 10 settembre gli appositi conti correnti postali già utilizzati saranno chiusi. Indipendentemente dalla modalità scelta, la procedura propone l’importo complessivo calcolato sulla base dell’autorizzazione rilasciata, ma è comunque possibile pagare per periodi inferiori al trimestre dichiarando i dati da sostituire all’operatore del Contact Center, oppure utilizzando la procedura internet per i pagamenti on-line o per generare un nuovo MAV.
 
Le nuove modalità in tema di riscatto della laurea
Nel sito www.inps.it la sezione dedicata ai riscatti della laurea è raggiungibile mediante il seguente percorso nella sezione blu dei Servizi Online: Per Tipologia di Utente, Cittadino, Riscatti di Laurea.
La modalità di accesso prevista è quella con PIN e rende disponibili informazioni generali, il riscatto della laurea per inoccupati, il riscatto della laurea per gli occupati, la stampa dei bollettini MAV, nonché alcuni servizi integrati di supporto quali la modifica della propria residenza, la modulistica di riferimento ed il servizio pagamenti.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste l’utente può inviare la domanda ed ottenere una ricevuta della medesima. Il pagamento dell’onere di riscatto del corso di studi può essere effettuato:
  1. utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso;
  2. online sul sito internet www.inps.it nella sezione “Servizi on line”, Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
  3. telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
  4. rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (per il momento tabaccherie, sportelli bancari Unicredit, sito internet Unicredit per i clienti titolari del servizio Banca online);
  5. attraverso il servizio di autorizzazione permanente di addebito diretto su conto corrente bancario (RID).

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, con comunicato sul proprio sito datato 16 giugno 2011, annuncia che è stata ufficialmente prorogata al 13 settembre prossimo la data di applicazione al settore privato delle regole di invio telematico dei certificati di malattia stabilite con la circolare n.4/11.
Il periodo transitorio di tre mesi decorre quindi dalla data di pubblicazione della circolare sulla Gazzetta Ufficiale e non, come stabilito inizialmente, dal 19 giugno 2011.
Pertanto, fino al prossimo 12 settembre, i datori di lavoro potranno continuare a richiedere le attestazioni di malattia rilasciate dal medico curante ai lavoratori.
Dal 13 settembre 2011, invece, i lavoratori non dovranno più consegnare al datore di lavoro le attestazioni di malattia rilasciate dal medico telematicamente e le aziende dovranno, quindi, scegliere come procurarsele, utilizzando una delle possibilità che l’Inps ha messo a loro disposizione: la procedura tramite PIN, quella tramite PEC, oppure con il numero di protocollo del certificato.

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, lo schema di decreto legislativo recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi del settore pubblico e privato (in attuazione dell’art.23 della L. n.183/10).
Tale schema prevede significative variazioni al D.Lgs. n.151/01, tra le quali:
• la possibilità per la madre, nel caso di aborto successivo al 180° giorno o nel caso del decesso del bambino alla nascita o nel periodo di congedo, di riprendere l’attività lavorativa, previo avviso di 10 giorni al datore di lavoro;
• il congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e Tfr;
• gli invalidi che fruiscono del congedo per cure, fuori dal periodo di comporto dovranno documentare le cure a cui si sono sottoposti e percepiranno il trattamento calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.

È stato pubblicato l’Annuario del contribuente 2011, la guida redatta dall’Agenzia per ricordare scadenze, sconti, agevolazioni tributarie, rimborsi e versamenti. Per monitorarne la validità e gli aggiornamenti è possibile consultare: il sito internet, www.agenziaentrate.gov.it; la rivista telematica, www.fiscooggi.it, aggiornata quotidianamente; il call center dell’Agenzia (848.800.444).
 
 

documenti allegati:

L'Inps, con il messaggio n.12578 del 9 giugno 2011, ha fornito importanti istruzioni operative relative all’acquisto dei voucher, per il pagamento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio, presso le tabaccherie.
Dal 6 maggio 2011 sono infatti operative nuove possibilità:
  • acquisto di voucher “multipli”;
  • nuovo sistema per la gestione delle deleghe;
  • pagamento tramite duplicati in caso di furto o smarrimento di voucher a prestatori e committenti.
Voucher multipli
Il voucher multiplo consiste in unvoucher, di qualunque importo purché multiplo di 10,00 euro e fino ad un massimo di 500,00 euro, utilizzabile per il compenso di un solo prestatore occasionale accessorio. L'importo massimo di acquisto per singola operazione è stato elevato a 2.000,00 euro giornalieri, per pagamento a mezzo contante.
Gestione deleghe
Riguardo alla gestione di deleghe per l’acquisto, presso le tabaccherie, in nome e per conto di società o enti locali, è necessario presentare preventivamente alla sede Inps competente il modulo SC53. A seguito dell'acquisizione effettuata dall’Inps, il delegato potrà acquistare i voucher per la società o l'Ente locale delegante nella rete dei tabaccai abilitati, specificando se l'operazione di acquisto è effettuata in qualità di delegato o come committente diretto.
Duplicati
In caso di furto o smarrimento dei voucher, la sede Inps competente rilascerà i duplicati dei voucher, purché si sia proceduto alla denuncia alle autorità competenti.
Nel caso di richiesta da parte del committente, la stampa completa del duplicato potrà essere effettuata trascorso un mese dall'acquisto.
 
Infine, si ricorda che il datore di lavoro, prima dell'inizio della prestazione di lavoro, deve attivare i buoni lavoro, comunicando all'lnps il proprio codice fiscale, la tipologia di datore di lavoro e di attività, i dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro e la data d'inizio e fine della prestazione. In tale fase, per evitare disguidi in fase di riscossione, è opportuno porre attenzione a che le prestazioni svolte dal medesimo prestatore siano inserite senza sovrapposizioni e siano comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione, sia nel caso si riferiscano ad un unico prestatore oppure a più; inoltre, nel caso in cui il medesimo committente acquisti più voucher presso la rete dei tabaccai, la data di inizio della prestazione deve sempre essere successiva a quella di acquisto.

L’Inail, con nota n.3698 del 18 maggio 2011, e l’Inps, con messaggio n.12442, ricorda che, sulla base del DPCM 12 maggio 2011, sono prorogate al 20 agosto le scadenze riguardanti i premi assicurativi, i versamenti rateali, le sanzioni, gli interessi e gli altri titoli, di qualsiasi natura e tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24.
Inoltre, l’Istituto sottolinea che, per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEMens individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese. Per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal 20 agosto.

Il Ministero del Lavoro, con propria circolare, ha fornito ulteriori indicazioni per attuare le nuove disposizioni in tema di certificati telematici di malattia ed informare i lavoratori dipendenti sugli oneri e i vantaggi della nuova procedura, descrivendo gli adempimenti a carico dei datori di lavoro per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica. Tali novità incidono sull’operatività aziendale, in quanto creano la necessità di procurarsi le attestazioni di malattia direttamente dall’Inps.
Dal prossimo 19 giugno i lavoratori non dovranno più consegnare al datore di lavoro la copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico telematicamente e le aziende dovranno, quindi, scegliere come procurarsela, utilizzando una delle possibilità che l’Inps ha messo a loro disposizione: la procedura tramite PIN, quella tramite PEC, oppure con il numero di protocollo del certificato.
Qualora, però, il medico non proceda all'invio on line del certificato, ad esempio perchè impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore deve presentare l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali.
 
 

documenti allegati:

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 14 maggio il D.L. 13 maggio 2011, n.70 (Decreto Sviluppo), finalizzato alla promozione di misure destinate allo sviluppo, in particolare mediante la semplificazione di procedimenti amministrativi e il rilancio dell’economia nel Mezzogiorno.
Alcune disposizioni riguardano i rapporti di lavoro e l’amministrazione del personale, direttamente, per quanto riguarda i crediti di imposta per il lavoro stabile nel Mezzogiorno e per la ricerca scientifica, la regolamentazione delle attività ispettive nelle aziende, indirettamente, in materia di privacy e carta di identità elettronica. Sicuramente la disposizione più rilevante è rappresentata dalla reintroduzione del credito d’imposta per il lavoro stabile nel Mezzogiorno, finalizzato a incentivare le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori qualificati come svantaggiati, nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo.
Si sottolinea sin da subito che, per la piena operatività del credito d’imposta, è necessario attendere un decreto ministeriale che ne definirà la copertura finanziaria e l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Nella tabella che segue si riepilogano le principali disposizioni in materia di lavoro, con i relativi rinvii normativi.
 

L’Inps, con la circolare n.72/11, ha comunicato che, a partire dal 1° giugno 2011, la presentazione delle domande di iscrizione alla Gestione separata non sarà più ammessa in forma cartacea allo sportello delle Sedi o tramite servizio postale, ma dovrà avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
  • web: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il portale dell’Inps;
  • contact center: raggiungibile al numero verde 803164, tramite PIN o senza PIN;
  • intermediari: attraverso i consueti servizi telematici.
Opzione web
Al servizio si accede sul sito www.inps.it, nella sezione SERVIZI ONLINE, attraverso differenti percorsi quali “Al servizio del cittadino”, “Elenco di tutti i servizi”, “Per tipologia di utente”, “Per tipologia di accesso”, “Per tipologia di servizio”, che consentono l’utilizzo del servizio con PIN, carta nazionale dei servizi o senza autenticazione. La possibilità di iscrizione senza PIN, con il solo utilizzo del Codice Fiscale, sarà però disponibile solo fino al 30 settembre 2011 e, contestualmente alla conferma dei dati, l’operatore del call center attiverà comunque la procedura per l’assegnazione del PIN; dal 1°ottobre non potranno più essere accettate iscrizioni da soggetti non identificabili tramite PIN.
Opzione Intermediario
Il servizio può essere usufruito anche dal richiedente intermediario abilitato che provvederà alla trasmissione telematica della domanda mediante i servizi online dell’Inps, per i quali è sempre richiesta l’autenticazione, utilizzando l’accesso riservato alle aziende e ai consulenti.
Opzione Contact Center
Chi non avesse la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici può comunque effettuare l’iscrizione telefonando al numero verde 803.164 del Contact Center che acquisirà la domanda di iscrizione dopo l’autenticazione del dichiarante tramite PIN e codice fiscale (solo fino al 30 settembre saranno accettate anche le comunicazioni di soggetti senza PIN).

A seguito della pubblicazione nella G.U. n.111 del 14 maggio 2011 del DPCM 12 maggio 2011, sono state prorogate alcune scadenze fiscali.
 
Versamenti delle imposte dirette sui redditi (Ires, Irpef e Irap) e dell’acconto della c.d. cedolare secca per persone fisiche
  1. Proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo;
  2. Possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Tale slittamento riguarda anche le attività interessate dagli studi di settore.
 
Modello 730/2011
Le scadenze relative al modello 730 sono state prorogate come segue:
Presentazione del modello:
  1. proroga dal 2 al 16 maggio per la consegna del modello al sostituto d’imposta;
  2. proroga dal 31 maggio al 20 giugno per la consegna ai Caf o ai professionisti abilitati.
Consegna del modello al lavoratore:
  1. prorogata dal 31 maggio al 15 giugno la data di consegna da parte del sostituto d’imposta;
  2. prorogata dal 15 giugno al 30 giugno la data di consegna da parte di Caf e professionisti abilitati.
Trasmissione del modello:
Caf e professionisti abilitati dovranno comunicare il risultato finale delle dichiarazioni entro il 12 luglio 2011 e effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate (inizialmente l’invio era previsto entro il 30 giugno).
 
Modello 770/2011
È stato prorogato dal 31 luglio al 22 agosto il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modelli 770 semplificato ed ordinario.
 
Adempimenti fiscali con scadenza nel periodo 1-20 agosto 2011
Le scadenze fiscali dal 1° al 20 agosto vengono tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente a lunedì 22 agosto.
 
Non rientrano in tale proroga i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.

L’Inps, con comunicato sul proprio sito, ricorda che da martedì 26 aprile sarà possibile presentare i ricorsi amministrativi unicamente tramite il canale telematico o attraverso gli intermediari abilitati.
La richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it nello spazio riservato ai “Servizi Online”.

È stata pubblicata la direttiva Equitalia che rende note le modalità operative per la fruizione, da parte dei contribuenti non in regola con le scadenze dei pagamenti (mancato pagamento della prima o di due rate successive del piano di rientro del debito), del beneficio che consente di allungare fino a 6 anni il periodo di dilazione dei debiti fiscali e contributivi (massimo di 72 mesi), a patto che venga dimostrato un peggioramento della situazione economica del contribuente. La direttiva specifica che se la domanda di proroga riguarda debiti:
• per un importo fino a 5 mila euro, sarà concessa dietro semplice richiesta motivata attestante il peggioramento della situazione di difficoltà rispetto a quella in cui versava il contribuente;
• per gli importi superiori a 5 mila euro l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene effettuato in maniera differenziata in base alla tipologia giuridica dei soggetti.
 
Temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà
La valutazione del peggioramento della situazione economica verrà effettuata tramite:
• l’indicatore ISEE per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali;
• l’indice Alfa e di liquidità per le altre categorie giuridiche di soggetti (società ecc).
 
Tempistica di presentazione delle Istanze
Istanze tempestive
Se presentata entro il 30 giugno 2011, l’istanza di ulteriore proroga sarà considerata tempestiva e produrrà i seguenti effetti:
• non verranno revocate le misure cautelari già adottate dal concessionario della riscossione;
• non sarà inibito l'avvio di azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe costituire un pregiudizio per la riscossione;
• l'istanza inibirà l'avvio di nuove azioni cautelari ed esecutive;
• saranno sospese le azioni esecutive già in corso;
• il debitore non perderà la qualifica di soggetto inadempiente ex art.48-bis del DPR n.602/73;
• in presenza di rimborsi a favore del debitore, l'eventuale rateazione in proroga verrà concessa solo per l'importo al netto delle somme oggetto di rimborso che verranno prioritariamente imputate ad estinzione dell'originario programma di dilazione del debito.
 
Istanze tardive
Se presentata dopo il 30 giugno 2011, l'istanza tardiva produrrà gli effetti già visti per le istanze tempestive, ma non sospenderà le procedure esecutive che il concessionario della riscossione potrebbe già aver avviato a seguito del mancato rispetto del piano originario di dilazione.
 
Modulistica
Le richieste potranno essere presentante con i modelli disponibili presso gli sportelli degli agenti della riscossione o dai seguenti link, che riportano i moduli pubblicati sul sito Equitalia all’indirizzo: http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/prova/modulistica2/.

Il Ministero del Lavoro, con Decreto direttoriale n.1546 del 16 marzo 2011, ha introdotto alcune significative modifiche al modello UniLav, che deve essere inoltrato obbligatoriamente dai datori di lavoro, tramite i sistemi informatici regionali, in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Le maggiori implementazioni per l’Unilav, che saranno operative dalle ore 19.00 del 30 aprile 2011, riguardano in particolare i nuovi campi per la comunicazione dell’assunzione di un lavoratore extracomunitario, in futura sostituzione del modello Q utilizzato per comunicare i dati dell’assunzione all’UTG, e l’ampliamento delle casistiche che prevedono l’utilizzo del modello unificato VarDatori.
 
Assunzione di lavoratore extracomunitario
Per quanto attiene alle modifiche dell’UniLav, nel caso di assunzione di cittadino extracomunitario, si precisa che sarà possibile inserire i dati relativi al motivo del rilascio del permesso/carta di soggiorno e la relativa scadenza che, se il lavoratore si trova nelle condizioni di “in attesa di permesso”, dovrà riportare un valore maggiore o pari a “1 gennaio 2000”.
Inoltre, nella sezione denominata “Dati modello Q” potranno essere indicate le informazioni relative alla sussistenza della sistemazione alloggiativa e all’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio (indicare SÌ se il datore di lavoro si impegna al pagamento delle spese, NO in caso contrario).
Va segnalato che, in attesa di un provvedimento del Ministero dell’Interno che confermi l’eliminazione del modello Q, lo stesso dovrà essere inoltrato, entro cinque giorni dall’evento, alla Prefettura-UTG ogniqualvolta venga instaurato un rapporto di lavoro con cittadino extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia.
 
Utilizzo modello VarDatori
Le modifiche contenute nel modello VarDatori prevedono che venga implementato il novero delle comunicazioni da effettuarsi con il richiamato modello, esse sono:
  • variazione della ragione sociale del datore di lavoro;
  • incorporazione;
  • fusione;
  • usufrutto;
  • cessione ramo di azienda;
  • cessione di contratto;
  • affitto ramo di azienda.
Nel caso in cui si compili il quadro per segnalare l’affitto del ramo di azienda occorrerà anche compilare il campo denominato “data fine affitto ramo d’azienda”.

In data 6 aprile 2011 è stata ratificata l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl del Terziario Confcommercio siglata in data 26 febbraio 2011.
La ratifica non è stata solo una mera approvazione dell’ipotesi, ma ha apportato diverse variazioni alle previsioni stabilite.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle principali novità del rinnovo così come aggiornato alla data del 6 aprile 2011: tali aggiornamenti vengono riportati in grassetto.

documenti allegati:

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Si riepilogano di seguito i principali contenuti dei numerosi chiarimenti recentemente intervenuti in tema di Durc ed argomenti correlati.
 
 

documenti allegati:

Il 15 marzo 2011 CONFESERCENTI e le organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo di uno dei Contratti collettivi più conosciuti e applicati a livello nazionale: il CCNL del Terziario, scaduto il 31 dicembre 2010.
Il nuovo contratto ha durata fino al 31 dicembre 2013, sia per la parte normativa che per quella economica.
L'intesa prevede un incremento lordo medio (quarto livello) di 86 euro fino al 31 dicembre 2013, da erogarsi in sei tranches. La decorrenza dell'aumento è fissata al mese di gennaio 2011.
L'erogazione degli importi arretrati deve essere effettuata  con la retribuzione del mese di marzo 2011.
Tranches previste:
  • 10 EURO al PRIMO gennaio 2011
  • 13 EURO al PRIMO settembre 2011
  • 15 EURO al PRIMO aprile 2012
  • 16 EURO al PRIMO ottobre 2012
  • 16 EURO al PRIMO aprile 2013
  • 16 EURO al PRIMO ottobre 2013
Si allega una sintesi delle innovazioni di maggior impatto per le aziende che applicano questo contratto.

A partire dal 1° aprile 2011 entrerà in vigore la nuova modalità telematica di presentazione della comunicazione obbligatoria di assunzione e trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico.
Pertanto, fino al 31 marzo 2011 sarà possibile presentare direttamente alle Sedi Inps o inviare tramite posta i modelli cartacei SC38 COLD ASS e SC39 COLD VAR.
Si ricorda che i termini di presentazione sono:
• per la comunicazione di assunzione, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro;
• per la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione, entro 5 giorni dall’evento.
Nel caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione sono previste sanzioni amministrative, comminate dall’Ispettorato del Lavoro, da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore interessato (art.19, co.3, D.Lgs. n.276/03).

documenti allegati:

Il 17 marzo u.s è stato proclamato festa nazionale per la ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. La norma istitutrice (art.7-bis del D.L. n.64/10, convertito in L. n.100/10) è stata poi completata dal D.L. n.5 del 22 febbraio 2011, il quale ha disposto che il 17 marzo, solo per l’anno in corso, sia da considerarsi festivo.
In merito al trattamento economico dovuto ai lavoratori, l’art.5 della citata legge non è richiamato dal D.L. n.5/11 che, per evitare nuovi o maggiori oneri a carico delle imprese, ha stabilito che gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa dal 4 novembre non si applicano per quest’anno a tale ricorrenza, ma alla festa nazionale del 17 marzo 2011.
Per tale motivo pare opportuno riepilogare qui di seguito i vari comportamenti.
In premessa occorre ricordare che nella giornata festiva non sussiste alcun obbligo di prestazione da parte dei lavoratori e l’azienda può legittimamente osservare un giorno di chiusura oppure svolgere l’ordinaria attività lavorativa (senza che il lavoratore sia obbligato a prestarla e senza necessità di giustificare l’assenza).
 
Trattamento economico
La nuova festività del 17 marzo 2011, per effetto della previsione normativa, sostituisce, ai fini del trattamento economico, giuridico e contrattuale la giornata del 4 novembre: per tale motivo occorrerà, ai fini della problematica in esame, prendere in considerazione i diversi contratti collettivi. Per esemplificare la casistica aziendale verifichiamo alcune ipotesi:
  • nel caso in cui l’azienda abbia optato per un giorno di chiusura oppure il lavoratore abbia scelto di fruire di un giorno di festività, è dovuto, in modo forfetario e omnicomprensivo, il medesimo trattamento economico previsto per la festività soppressa;
  • nelle ipotesi contrattuali in cui sia previsto, anziché un trattamento economico, il riconoscimento di permessi di riduzione dell’orario di lavoro il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente al numero di ore di permesso, con conseguente riduzione degli stessi;
  • qualora il contratto collettivo non abbia previsto alcun trattamento alternativo alla soppressione della festività del 4 novembre, il lavoratore avrà diritto di assentarsi senza percepire alcun trattamento economico o compensativo, restando salva la possibilità di beneficiare di una giornata di ferie.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 21 marzo 2011, del D.P.C.M. 17 febbraio 2011, che prevede la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011, si avvia l’iter per l’ingresso sul territorio nazionale di 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero.
La quota di ingressi comprende:
  • lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
  • lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Il provvedimento consente (sempre entro la quota dei 60.000) anche l'ingresso dei lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati precedentemente, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale potranno essere presentate, secondo le modalità di registrazione e di invio già utilizzate in passato e indicate sul sito del Ministero dell'Interno, a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 22 marzo 2011. La pagina del Ministero dell'Interno per fare la domanda è: https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
I modelli C per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato stagionale erano già presenti sul sito del Ministero dell’Interno dal 28 febbraio 2011 per la compilazione.
La nuova modalità di compilazione e invio on line non prevede, in nessuna delle due fasi, lo scarico del programma di invio; gli utenti privati e i consulenti del lavoro potranno inviare i modelli C dalle ore 8:00 del 22 Marzo 2011.
Per quanto riguarda i cittadini della Repubblica delle Filippine, essi dovranno compilare il modulo senza alcun riferimento al nome di mezzo, ad esempio: un cittadino con il seguente nome: Pedro (nome), Santos (nome di mezzo), Cruz (cognome), dovrà essere registrato nel seguente modo: Pedro (nome), Cruz (cognome).
Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota circolare prot. n.984 del 21 marzo 2011, ha provveduto all'attribuzione territoriale delle quote.

documenti allegati:

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.16 dell’8 marzo, fornisce precisazioni in merito al mancato godimento o pagamento, entro la scadenza fissata dai Ccnl, dei permessi per riduzione di orario (Rol) e per ex festività. Il Ministero chiarisce che un eventuale slittamento nel pagamento dei suddetti permessi oltre il termine stabilito dal Ccnl, per effetto di un accordo o di una prassi aziendale condivisa, e la conseguente errata o omessa registrazione sul LUL, non ha conseguenze sanzionatorie. Diversamente, per quanto riguarda l’obbligo contributivo in caso di mancato godimento dei permessi e di mancato pagamento dell’indennità sostitutiva alle scadenze fissate dai Ccnl, deve essere osservato l’adempimento dell’obbligo contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

Il Garante della privacy ha chiarito che il datore di lavoro non può accedere ai file contenuti nell’hard disk del computer in uso al dipendente licenziato, ma può mettere il materiale a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertare eventuali prove di concorrenza sleale. L'Autorità ha quindi riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale, precisando che l'acquisizione degli stessi durante il procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.

L’Inps, con circolare n.23 del 1° febbraio 2011, comunica i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo.

documenti allegati:

L’Istituto previdenziale ha fatto chiarezza circa la possibilità di ottenere lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione di un lavoratore in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o parentale, nelle ipotesi in cui la lavoratrice sostituita si avvalga della c.d “flessibilità” del congedo di maternità ovvero della possibilità di posticipare, sino a un mese prima della data presunta del parto, l’astensione dal lavoro.
Il beneficio contributivo in questione, ovvero lo sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione della persona assunta in sostituzione, viene riconosciuto alle aziende con meno di venti dipendenti che instaurano il rapporto di lavoro con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo della lavoratrice avente diritto e prosegue entro il limite del compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Tale previsione, nella prassi, deve però essere posta in relazione, come anticipato, con la possibilità della lavoratrice di fruire della flessibilità del congedo. È noto infatti che, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (ordinariamente 5 mesi), la flessibilità consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal 9 mese di gravidanza) fino a quattro mesi successivi al parto, a condizione che il ginecologo del SSN (o con esso convenzionato) e, ove previsto, il medico competente, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute della gestante e del nascituro.
Al riguardo deve osservarsi che l’opzione per la flessibilità del congedo può essere esercitata legittimamente dalla lavoratrice sino alla fine del settimo mese dando, quindi, comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione del sostituto pertanto il periodo di affiancamento supera l’ordinaria previsione (fino ad un mese) arrivando alla complessiva durata di due mesi.
In tale situazione, ritiene l’Istituto, l’assunzione, intervenuta in previsione della norma di legge contenuta nell’art.4, co.2 del D.Lgs. n.151/01, consente comunque all’azienda di godere dello sgravio contributivo, come in precedenza richiamato, dalla data dell’instaurazione del rapporto di lavoro e sino al compimento di un anno di età del figlio.

Il Ministero del Lavoro ha fornito importanti precisazioni in ordine al luogo di svolgimento della prestazione da parte di un lavoratore inviato in distacco.
In primo luogo, definisce i requisiti di legittimità dell’istituto: per la legittimità dello stesso, il distacco deve essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, specifico, rilevante, concreto e persistente, anche di carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di lavoro. Per queste ragioni, il distacco deve avere una durata temporanea, coincidente con il permanere dell’interesse in capo al distaccante.
Infine, deve prevedere lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, funzionale al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante.
Riguardo al luogo di svolgimento della prestazione di lavoro, il Ministero sottolinea l’irrilevanza, sempre ai fini della legittimità, del luogo dove viene svolta la prestazione di lavoro
Rispettato il requisito del soddisfacimento dell’interesse del distaccante con una prestazione di lavoro specifica ad esso finalizzata, quest’ultima può essere svolta in luoghi diversi rispetto alle unità produttive del distaccatario, ovvero può essere svolta anche nella stessa unità produttiva del distaccante, senza quindi alcun mutamento del luogo di lavoro.
 
Di seguito si allega un fac-simile di accordo per il distacco.
 
 

documenti allegati:

L’Inps, con circolare n.21 del 31 gennaio 2011, ha precisato che le modalità di trasmissione dei certificati medici di malattia per le aziende private sono state uniformate a quelle per le aziende pubbliche. La circolare ha sottolineato che tale innovazione non apporta alcuna variazione per quanto concerne la normativa generale inerente alla prestazione economica dell’indennità di malattia erogata dall’Inps ai lavoratori del settore privato e che, pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.
Inoltre, con messaggio n.2597 del 2 febbraio 2011, l’Istituto informa di aver attivato un contact center al numero 800180919 per i medici, i quali potranno fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più certificati medici di malattia anche in quelle zone dove i collegamenti via internet risultano più difficoltosi. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.

documenti allegati:

Il decreto legge n.64/10 ha istituito una festa nazionale per la celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia, che ricorrerà il prossimo 17 marzo. Tale disposizione varrà solo per l’anno 2011.
Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato notizia dell’approvazione in data 18 febbraio 2011 di un decreto-legge, confermando che la giornata del 17 marzo 2011 sarà festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge. È stato però precisato che per il solo anno in corso, e al fine di evitare inopportuni aggravi a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre (che solo per quest’anno non esplica i predetti effetti) così da compensarne gli oneri.
 
 
 

documenti allegati:

Dal 1° gennaio 2011 la presentazione delle domande di disoccupazione ordinaria non agricola, dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
  • web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps;
  • contact center integrato – n. 803164;
  • patronati/intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il periodo di transizione previsto è pari a tre mesi, durante i quali verranno garantite anche le modalità di richiesta valide fino al 31 dicembre 2010.
L’Inps, con messaggio n.308, ha reso noto che le domande di disoccupazione con requisiti ridotti, da presentare entro il prossimo 31 marzo, non possono essere inoltrate attraverso il contact center Inps, a differenza delle domande di disoccupazione ordinaria.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 15 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 3 gennaio 2011, ai sensi dell’art.15 della L. n.68/99 ha aggiornato le seguenti sanzioni collegate agli adempimenti relativi al collocamento obbligatorio:
  • mancata presentazione del prospetto informativo entro la data prestabilita: 635,11 euro;
  • ritardato inoltro del prospetto informativo: 30,76 euro per ciascun giorno di ritardo;
  • ritardata assunzione del disabile: 62,77 euro per ciascun giorno di ritardo.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 17 gennaio 2011, ha approvato lo schema di certificazione unica "CUD 2011", con le relative istruzioni. Inoltre ha pubblicato i provvedimenti di approvazione definitiva dei modelli 730 e 770 Ordinario e Semplificato.
 

L’Inail, con nota n.507 del 24 gennaio, ha comunicato la proroga della presentazione delle istanze relative al modello OT24 MAT al 28 febbraio 2011. La precedente scadenza era fissata al 31 gennaio.

A decorrere dal 1° febbraio 2011 entreranno in vigore le disposizioni contenute nella c.d. Legge Finanziaria 2011 o Patto di Stabilità 2011-2013, le quali prevedono l’aumento delle sanzioni connesse al ritardato versamento delle imposte. Tale aumento va direttamente ad incidere sull’istituto del ravvedimento operoso, ovvero la possibilità, per il contribuente trasgressore, di regolarizzare spontaneamente l’omissione, prima che siano intervenuti i controlli, applicando una sanzione ridotta a seconda del tipo di irregolarità o omissione commessa.
Per semplificare l’interpretazione delle nuove norme si rappresenta l’evoluzione delle sanzioni nella tabella sottostante.
 
 

documenti allegati:

L’Inail ha diffuso la Guida all’autoliquidazione, con il vademecum delle agevolazioni applicabili in sede di autoliquidazione 2010/2011. L’istituto ricorda che, come di consueto, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 e le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011, maggiorate degli interessi.
 
 

documenti allegati:

Le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare, entro il 31 gennaio 2011, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa, con il modello OT24 – MAT. L’Istituto, come ogni anno, richiede alle aziende che desiderino fruire dello sconto previsto dall’art.24 del D.M. 12 dicembre 2000 (modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di seguito M.A.T.) la compilazione del modello in oggetto.
L’Inail, con nota n.7625 del 20 ottobre, ha comunicato che, per meglio precisare le tipologie aziendali ammissibili al beneficio, sono state apportate alcune modifiche al modulo di presentazione dell’istanza e agli allegati I, II e III. Si ricorda che all’inizio dell’attività l’azienda deve corrispondere il tasso medio di tariffa, con la possibilità di richiedere uno sconto in misura fissa del 15% nei primi due anni di attività “in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro”. Dopo i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di un’oscillazione in riduzione o in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo.
Ulteriore possibilità prevista dopo i primi due anni di attività, è quella disciplinata dall’art.24 delle M.A.T., che prevede la possibilità di richiedere un ulteriore sconto per prevenzione, per accedere al quale sono necessari i seguenti pre-requisiti:
  1. regolarità contributiva ed assicurativa su tutte le unità produttive aziendali;
  2. rispetto nel luogo di lavoro oggetto della domanda delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro.

Per ottenere il beneficio è necessario avere realizzato gli interventi migliorativi descritti nel modello OT24: nell’anno 2010 deve essere stato realizzato: almeno uno degli interventi descritti nella sezione A oppure almeno tre interventi descritti nelle sezioni da B ad H, di cui obbligatoriamente almeno uno facente capo alla sezione E. Qualora l’azienda abbia effettuato interventi diversi può indicarli nella sezione I del modulo, ma permane l’obbligo di effettuare almeno un intervento tra quelli indicati nella sezione E. L’Inail, con la delibera 79/10, ha previsto una rimodulazione degli sconti di cui possono beneficiare le aziende e lo slittamento del termine di presentazione delle istanze al 28 febbraio. Il decreto ministeriale che darà il via libera alle modifiche non è però ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, perciò al momento restano valide le disposizioni in vigore.

documenti allegati:

In data 22 dicembre 2010 è stato approvato il Decreto Legge Milleproroghe, il consueto decreto di fine anno finalizzato a prorogare per l’anno successivo misure temporanee o sperimentali in scadenza. Il testo è ancora in fase di assestamento: ulteriori modifiche potrebbero essere apportate entro il 31 dicembre.
Per quanto riguarda la gestione e l’amministrazione del personale si segnalano i seguenti interventi:
 
• è prorogata a tutto il 2011 la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale accessorio, con pagamento della prestazione tramite voucher, sia nel caso di lavoratore titolare di un contratto a tempo parziale sia dai percettori di forme di integrazione al reddito;
• sono finanziati anche per l’anno 2011 gli ammortizzatori sociali previsti dall’art.19, co.1, del D.L. n.185/08, per garantire un trattamento economico pari a quello della cassa integrazione in deroga;
• sono prorogate al 30 giugno 2011 le scadenze per i versamenti fiscali e contributivi sospesi con precedente decreto del 2 dicembre scorso per l’alluvione del Veneto, esclusivamente per i soggetti che abbiano ricevuto l’ordinanza di sgombero o di evacuazione, i cui danni siano stati attestati dal Commissario straordinario.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che indica la misura del saggio degli interessi legali, fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

L'art. 7-ter, c. 7, del D.L. n. 5/09, ha introdotto l'incentivo per l'assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga. La normativa e le istruzioni operative sono state illustrate dall'Inps con la circolare n.5/10.
La circolare Inps n.5/10 formulava talune riserve circa la gestione delle domande e le modalità di fruizione. Le modalità di invio delle dichiarazioni di responsabilità finalizzate alla fruizione dell'incentivo mediante il nuovo servizio on-line DiResCo (dichiarazioni di responsabilità del contribuente), sono state illustrate dall'Inps con i messaggi n.1715/10 (datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens) e n.17878/10 (datori di lavoro agricolo che operano con il sistema DMA).
Tale applicazione è ora stata arricchita, secondo quanto specificato dall'Inps nel messaggio n.30703/10, della funzionalità che consente a chi ha inviato la dichiarazione di responsabilità di verificare se la sede competente dell'Istituto ha definito il procedimento e di visualizzare la relativa comunicazione di accoglimento o diniego dell'incentivo. In allegato al messaggio è disponibile la nuova guida operativa all'utilizzo dell'applicazione DiResCo che ne contiene la descrizione. I datori di lavoro agricolo, però, non dovranno tener conto delle indicazioni relative alle operazioni di conguaglio presenti nella comunicazione di accoglimento dell'incentivo, perché destinate a coloro i quali utilizzano il flusso UniEMens. Per tali datori di lavoro, in attesa dell'aggiornamento del sistema DMAG, le istruzioni per il conguaglio del beneficio sono quelle descritte nella circolare n. 5/10.
 

A seguito dell’entrata in vigore, dal 24 novembre 2010, del Collegato Lavoro (L. n.183/10), sono state emanate le prime istruzioni operative, da parte del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail, in materia di accessi ispettivi, lavoro sommerso e conciliazione.
 
 

documenti allegati:

Il Senato della Repubblica ha approvato in data 7 dicembre 2010, in via definitiva, il testo della Legge di stabilità (legge 13/12/2010, n.220), pubblicato sul supplemento ordinario n.281 della Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2010. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, fatte salve le disposizioni dei commi da 42 a 46, che sono entrate in vigore il 21 dicembre 2010.
Tra le norme di interesse per la gestione e l’amministrazione del personale si segnalano, in particolare, la proroga per il 2011 del sistema di ammortizzatori sociali in deroga, introdotti dai Decreti anticrisi (D.L. n.78/09; D.L. n.185/08) e successivamente prorogati dalla Legge Finanziaria per il 2010, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, prevista dal Collegato Lavoro con l’assegnazione al Governo di apposita delega.
Nella tabella che segue sono riassunte tutte le principali novità che interessano l’amministrazione e la gestione del personale.
 
 
 

documenti allegati:

La legge Finanziaria per il 2010 ha stabilito di riconoscere, in via sperimentale per l'anno 2010, ai lavoratori percettori di prestazioni di sostegno al reddito non legate a sospensioni dal lavoro e con requisiti di particolare anzianità contributiva, la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto alla pensione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, in misura pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al nuovo lavoro svolto.
Tale beneficio può essere concesso, a domanda e nel limite delle apposite risorse stanziate, a fronte dell’accettazione da parte del lavoratore di un posto di lavoro meno remunerativo del precedente.
La presentazione di apposita domanda all'Inps può avvenire dal 3 novembre al 31 dicembre 2010. 

documenti allegati:

Si ricorda che entro il 16 dicembre p.v., i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura dell’11 per cento, sulle rivalutazioni dei Tfr presenti in azienda ovvero versati al Fondo di Tesoreria Inps al 31 dicembre 2009.
L’intero ammontare dell’imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve essere versato dal sostituto d’imposta fermo restando la possibilità, per quest’ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, sul Modello DM10/2, con le somme dovute all’Inps per i propri dipendenti.
L’importo dell’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.Lgs. n.47/00 deve essere versato mediante Modello F24:
a) in acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712;
b) a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo 1713.
Si ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile. Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna “importi a credito compensati”, con il codice tributo 1250 e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare.

Sono stati pubblicati sulla G.U. n.253 del 28 ottobre 2010 i due decreti del 26 luglio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che stabiliscono:
 
• gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile;
• la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, almeno cinquantenni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato sul proprio sito, ha reso noto che dal 22 ottobre è on line il portale Cliclavoro, realizzato per favorire e migliorare l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il raccordo tra i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
Attraverso il portale, cittadini ed imprese possono, autonomamente o tramite un intermediario, pubblicare candidature ed offerte di lavoro ed effettuare ricerche per entrare in contatto con chi cerca o offre lavoro attraverso il link diretto ai servizi. Sono state, inoltre, predisposte: una vetrina delle opportunità per lavorare nelle pubbliche amministrazioni, la banca dati dei percettori di sostegno al reddito e un’area informativa e di comunicazione.

Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.
In tal modo viene fornito, in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010), ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.
Ai fini della massima divulgazione dei contenuti delle indicazioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a trasmettere il testo in parola ai propri organi di vigilanza, alle strutture regionali competenti e alle parti sociali mediante propria lettera circolare.
Si ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 81/08 prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo anche conto della tipologia dei rischi in oggetto.
La data del 31 dicembre 2010, prevista per la decorrenza dell'obbligo, deve essere intesa come momento di avvio delle attività di valutazione secondo le indicazioni fornite.
La programmazione delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale per il loro svolgimento dovranno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi, anche per consentire agli organi di vigilanza di tenerne conto.
I datori di lavoro che avessero già provveduto all'effettuazione della valutazione secondo i contenuti dell'Accordo europeo 8 ottobre 2004 come recepiti dall'Accordo interconfederale 9 giugno 2008, non sono tenuti a ripetere l'indagine, ma unicamente all'aggiornamento della medesima secondo quanto indicato dalla Commissione nelle ipotesi di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

documenti allegati:

A partire dal gennaio 2011, il versamento al Fondo Est delle quote a carico delle aziende dovrà essere effettuato seguendo nuove modalità.
Dal 15 settembre è in linea il form per poter richiedere il cambio di modalità di pagamento: tale scelta deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2010, con validità per tutto il 2011.
La modalità di pagamento applicata sarà quella mensile posticipata e potrà ancora essere applicata la modalità annuale anticipata. La modalità di pagamento trimestrale anticipato, invece, verrà abolita il 31 dicembre 2010 e, nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta, le aziende passeranno automaticamente d’ufficio alla modalità di pagamento mensile posticipato.
Grazie ad una convenzione firmata dal Fondo Est con l’Inps sarà possibile effettuare i versamenti tramite F24.
In data 7 ottobre 2010 l’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.95, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite mod. F24, dei contributi per il finanziamento a favore del Fondo Est: “EST1”. Le causale, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, dovrà essere esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza del campo “importi a debito versati”.

documenti allegati:

Il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, ha introdotto modifiche al sistema pensionistico vigente quali, in particolare:
  • una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità, lasciandone peraltro impregiudicati i requisiti di accesso;
  • nuove diposizioni in materia di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento della posizione assicurativa;
  • talune modifiche in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito;
  • la facoltà di dilazionare determinati versamenti in favore di pensionati a basso reddito;
  • nuove disposizioni in materia di trattamenti di invalidità civile.
L'Inps, con la circolare n.126/10, ha fornito le istruzioni in merito alle nuove disposizioni introdotte. 
La nuova disciplina si applicherà a decorrere dall'anno 2011.
 

In data 19 ottobre 2010 è stato definitivamente approvato il “Collegato Lavoro”, dopo la mancata firma del Presidente della Repubblica e il successivo rinvio alle Camere operato il 31 marzo 2010.
Il provvedimento tocca in modo sostanziale importanti aspetti della gestione del rapporto di lavoro, legati, in particolare, al contenzioso con il lavoratore e con gli organi di vigilanza. Oltre alle disposizioni indicate e schematizzate nella seguente tabella, che entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Collegato, sono previste una serie di deleghe al Governo che, nei mesi a seguire, riformeranno temi fondamentali del rapporto di lavoro: congedi, aspettative e permessi (entro sei mesi), ammortizzatori sociali (entro 24 mesi), servizi per l’impiego (entro 24 mesi), apprendistato (entro 24 mesi), incentivi all’occupazione e occupazione femminile (entro 24 mesi).
 
 

documenti allegati:

Il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, a seguito dei dubbi sorti dopo l’emanazione della risoluzione 17 agosto 2010 n.83/E da parte di quest’ultimo ente, con la quale era stato esteso l’ambito di applicazione al lavoro notturno e al lavoro straordinario della detassazione del 10% per le erogazioni riconducibili a incrementi di produttività (art.2, co.1, lett.c del D.L. n.93/08), hanno fornito ulteriori chiarimenti con la nota congiunta n.134950/10.
In particolare, si precisa che qualsiasi prestazione di lavoro straordinario può essere oggetto di detassazione, purché sia agganciata all’incremento della produttività dell’azienda.
A tal fine, i datori di lavoro possono documentare l’incidenza sulla produttività con una duplice modalità:
1) mediante comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta, evidenziando il legame tra la prestazione straordinaria e l’esigenza di produttività;
2) dichiarazione dell’azienda in cui si attesta che la prestazione di lavoro è stata funzionale al conseguimento di risultati di competitività e produttività (Allegato 1).
Si ricorda che il regime agevolato è applicabile per un importo massimo di € 6.000,00 per il 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato, nell’anno precedente (2009), l’importo di € 35.000,00.
Per il 2011, la detassazione è stata prorogata dalla Manovra Correttiva (D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122), entro il limite complessivo di 6.000,00 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00.
 

Il Garante della Privacy ha recentemente deciso che non sono violate le disposizioni in materia di riservatezza nel caso in cui il datore di lavoro acceda alle foto di un dipendente mediante Facebook, in quanto accessibili a una comunità ampia (mediante il meccanismo degli “amici degli amici"), e, a seguito di esse, abbia poi proceduto al licenziamento dello stesso dipendente, in quanto alcune foto, scattate in azienda, rappresentavano, sullo sfondo, disegni coperti da segreto industriale.
Secondo il lavoratore, il datore di lavoro, senza il consenso esplicito, aveva acquisito e utilizzato illecitamente le immagini, pubblicate sul proprio profilo chiuso di Facebook e accessibili a una cerchia ristretta di utenti, tra i quali non rientrava il datore di lavoro.
L'Autorità ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo che non ci sia stata alcuna violazione del codice della privacy né una forma di controllo del lavoratore, in quanto la pubblicazione in un profilo privato di foto potenzialmente accessibili a una comunità ampia, ne determina la legittima consultazione da parte della stessa.

Con la delibera n.42/10, l’Inail ha apportato un’importante semplificazione ai fini della procedura di invio telematico della denuncia di malattia professionale, con l’obiettivo di snellire gli adempimenti relativi alla disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e garantire maggiore speditezza all’azione amministrativa.
Si ricorda che la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’Inail entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.
Come già accade per i certificati di infortunio, l’istituto ha stabilito che:
  • alla presentazione della denuncia on-line delle malattie professionali non è più necessario allegare il relativo certificato medico;
  • il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere il certificato medico solo su espressa richiesta dell’Inail, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

La delibera citata è stata approvata dal Ministero del Lavoro con Decreto del 30 luglio 2010 ed è operativa dall’8 settembre 2010.

Il Settore autotrasporto, dopo le novità introdotte al Codice della Strada dalla L. n.120 del 29 luglio 2010, registra un’ulteriore e importante novità: la legge 4 agosto 2010, n.127, in conversione del D.L. n.103/10 (nella sua versione originaria, relativo a misure urgenti per il trasporto marittimo), ha aggiunto a tale decreto legge l’art.1 bis, in materia di trasporto stradale.
 
 

La legge n. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, contiene norme volte a contrastare il fenomeno mafioso, alcune delle quali riguardano anche i datori di lavoro.
Sulle modalità operative di attuazione della nuova disposizione, sul regime sanzionatorio e sul suo ambito di applicazione appaiono auspicabili indicazioni da parte dei competenti Ministeri.
 
 
 

documenti allegati:

A seguito delle modifiche introdotte al Codice della Strada dalla L. n.120 del 29 luglio 2010, sono in vigore dal 13 agosto 2010 importanti disposizioni che riguardano l’attività lavorativa degli autotrasportatori. Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n.1473 del 5 agosto 2010, ha già fornito al proprio personale ispettivo le istruzioni operative su cui si orienterà l’azione di verifica e controllo. In precedenza, lo stesso Ministero del Lavoro aveva fornito, con la nota prot. n.13587 del 2 agosto 2010, importanti precisazioni in materia di calcolo delle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro.
 
 

documenti allegati:

La recente sentenza n.20722/10 della Corte di Cassazione, sez. pen., in materia di videosorveglianza dei lavoratori, ha disposto che le riprese operate di nascosto sono utilizzabili nei confronti di un dipendente sospettato di furto, in quanto finalizzate a tutelare il patrimonio aziendale.
La sentenza richiamata, riguardante il caso di un lavoratore addetto alla cassa di un esercizio pubblico, videoregistrato da un impianto non autorizzato ai sensi dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori mentre sottraeva parte dell’incasso, ha infatti stabilito che, qualora sul lavoratore addetto alla registrazione degli incassi si appuntino sospetti di infedeltà, i controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi, in quanto il comportamento, in tal caso illecito e contrario al dovere di collaborazione, esulando dalla sua specifica attività, realizza un attentato al patrimonio dell’azienda. I divieti e le procedure previste dall’art.4 dello Statuto dei lavoratori si rivolgono infatti a controlli, diretti o indiretti, dell’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dall’ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore.
I principi affermati in tale sentenza, tuttavia, devono essere applicati con estrema attenzione, in quanto la sentenza commentata trascura un elemento che, in caso di contenzioso giudiziario, potrebbe portare a un esito diverso: nelle attività di cassiere o che, comunque, comportino il maneggio del denaro, la videosorveglianza volta a verificare sottrazione di denaro, pur avendo una finalità di tutela del patrimonio del datore di lavoro, si risolve in una forma di controllo della prestazione di lavoro e, pertanto, richiederebbe di essere autorizzata ai sensi dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, con comunicato sul proprio sito, fa il punto sull’attuazione del nuovo servizio di spedizione digitale dei certificati di malattia, ricordando che in Lombardia è operativa una piattaforma specifica regionale in grado di dialogare con il sistema centrale, in via di adozione anche in Friuli Venezia Giulia.
Il sistema consente al medico di inviare il certificato di malattia compilando una semplice pagina web oppure utilizzando i software gestionali più diffusi.
Per la Lombardia il sistema partirà dal primo ottobre, grazie alla pubblicazione in G.U. n.176 del 30 luglio del decreto che avvia il nuovo regime.
Il decreto prevede che, in fase di avvio della nuova procedura, le infrazioni alle nuove regole da parte dei medici saranno considerate inadempienze nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire 1° ottobre, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale, tenuto anche conto delle risultanze di cui al sistema informativo regionale.

Il testo definitivo della legge sulla manovra finanziaria estiva con cui viene convertito il D.L. n.78 del 31 maggio 2010 è stato pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 luglio, ovvero nello stesso giorno in cui il provvedimento è stato approvato dalla Camera.
 
 

Il Fondo Est, con circolare n.3/10 del 19 luglio, ha fornito chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere per effettuare i versamenti al fondo.
 
Aziende morose e regolarizzazione
La circolare ricorda che sono state sospese tutte le aziende risultate morose “per un periodo superiore al numero dei mesi di carenza” ovvero sei mesi: le stesse potranno tornare allo stato “Attivo” e le prestazioni dei dipendenti saranno riattivate solo a seguito dell’effettivo pagamento mediante bonifico bancario. La regolarizzazione è valida solo per gli ultimi sei mesi e il pagamento di periodi precedenti permetterà all’azienda di regolarizzare la propria posizione limitatamente a tali mensilità.
 
Per riattivare le posizioni bisognerà inviare copia del bonifico effettuato al numero di fax 06/51605532 o una scansione dello stesso all’indirizzo e-mail contenzioso@fondoest.it
 
Scadenze di agosto
Come ogni anno, la scadenza del pagamento di agosto è prorogata al 10 settembre.
 
Sparisce la modalità di pagamento a trimestre anticipato
Il Fondo ricorda che, dal 31 dicembre 2010, non sarà più possibile effettuare versamenti con il trimestrale anticipato e le aziende potranno optare solo per il mensile posticipato o per l’annuale anticipato. Il cambio di modalità di pagamento potrà essere effettuato dal mese di settembre.

Dal 1° luglio 2010 è operativa la cassa sanitaria Cas.Sa Colf, volta a garantire la copertura di prestazioni sanitarie a colf e badanti e prestazioni assicurative ai datori di lavoro.
Tale cassa garantisce infatti ai lavoratori domestici un’indennità giornaliera in caso di ricovero e convalescenza (€ 20,00 al giorno per massimo 20 giorni in un anno) e il rimborso dei ticket sanitari per prestazioni di alta specializzazione (massimo € 300,00 l’anno). Inoltre la nuova cassa offre una copertura anche al datore di lavoro per infortunio e infortunio in itinere del collaboratore domestico di cui il datore di lavoro sia civilmente responsabile, fino a un massimo di 50 mila euro.
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che applichino il Ccnl lavoro domestico e determina un costo di € 0,03 all’ora (di cui € 0,01 a carico del lavoratore), con versamento trimestrale tramite Inps a cura del datore di lavoro.
Il dipendente avrà diritto alle prestazioni solo quando siano stati versati con continuità almeno 4 trimestri di contributi precedentemente al trimestre in cui è occorso l’evento per cui si richiede la prestazione e qualora i contributi versati complessivamente ammontino almeno a € 25,00. Nel caso in cui l’evento si verifichi nei trimestri precedenti, la prestazione potrà essere goduta solo una volta versata la contribuzione per i suddetti quattro trimestri a partire dall’iscrizione.
Il datore di lavoro, invece, può accedere alla copertura assicurativa solo se risultano pagati i quattro trimestri precedenti all’infortunio e quello in cui si è verificato l’evento.
 
 

Per rilevare e valutare il nuovo rischio da stress lavoro-correlato, sia per i datori di lavoro pubblico che per quelli del settore privato c’è tempo fino al 31 dicembre.
Con l'emendamento introdotto al comma 12 dell'articolo 8 del Dl 78/2010, il Senato ha approvato il rinvio di una scadenza. Proroga necessaria sia per la complessità della materia, sia per la mancanza di indicazioni da parte dell'apposita commissione.
Il comma 1-bis), articolo 28 del Dlgs 81 del 2008 stabilisce espressamente che la valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 6 comma 8 del Dlgs 81/08, e che il relativo obbligo decorre dall'elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto delle stesse, a far data dal 1° agosto 2010. Questa data ora viene rinviata al 31 dicembre 2010.
 
 
 
 

Il Fisco concede 19 giorni di tregua fiscale ai contribuenti: gli adempimenti fiscali e i versamenti in agenda dal 1° al 19 agosto, infatti, potranno essere effettuati entro venerdì 20 agosto. Una proroga che riguarda anche la presentazione in via telematica dei modelli 770 semplificato e ordinario e i ravvedimenti in scadenza il 2 agosto.
E'quanto prevede il decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 luglio 2010, che sposta al 20 agosto gli adempimenti fiscali e i pagamenti fiscali e previdenziali con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. Per i pagamenti con l'F24, visto che quasi tutti i versamenti di agosto scadono il 16, la proroga del 2010 è di soli quattro giorni. Beneficiano di una pausa più lunga le rate di Unico 2010 in scadenza al 2 agosto 2010, in quanto il 31 luglio, scadenza ordinaria, è sabato e il 1° agosto è domenica.
La proroga dei versamenti riguarda, come di consueto, anche i pagamenti in scadenza per contributi Inps, premi Inail e contributi Enpals (lavoratori dello spettacolo).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di anticipare, quale adiectus solutionis causa, le prestazioni gestite dall’INPS per, poi, conguagliarle con le somme (id: contributi) a credito dell’Istituto. Si tratta, com'è noto, del ruolo assunto dal datore di lavoro, nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale, di “mandatario ex lege” e, quindi, obbligato all’adempimento in forza di legge.
Anche le prestazioni assistenziali, gestite ed erogate dall’INPS, rientrano fra quelle oggetto di anticipazione obbligatoria da parte del datore di lavoro. Non vi è, pertanto, possibilità di pagamento diretto ad opera dell’Istituto al lavoratore avente diritto se non nei casi espressamente disciplinati dalle legge.
L’Istituto, sulla scorta dell’analogo contenuto della risposta ad Interpello N. 9/2010 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, ha sancito che non sono soggette a pagamento diretto le prestazioni economiche assistenziali quali malattia, permessi di cui alla legge 104/92, maternità. E’, invece, previsto il pagamento diretto solo nei casi previsti dalla legge 29/2/1980 n.33 vale a dire per il personale domestico, lavoratori agricoli, lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di CIG, i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.3695 del 18 giugno 2010, ha fornito agli Sportelli unici per l'immigrazione le modalità operative da seguire per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri da adibire ad attività di lavoro a carattere stagionale.
 

La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n.20 del 15 luglio 2010, in risposta ad un quesito sui controlli effettuati sui lavoratori e sulla comunicazione dei nominativi e delle mansioni degli addetti alla vigilanza chiarisce che:
• il datore di lavoro ed i superiori gerarchici del dipendente possono controllare l’attività lavorativa anche all’insaputa del soggetto controllato, in virtù dei poteri di direzione, di controllo tecnico del lavoro e di sorveglianza ad essi spettanti in virtù degli artt.2104 e 2086 c.c., rimanendo fermo il divieto di installazione di impianti audiovisivi (art.4 Stat. Lav.);
• il datore di lavoro non può avvalersi di agenti investigativi per controllare la normale operosità del dipendente, in quanto tali soggetti sono sconosciuti ai lavoratori (art.3 Stat. Lav.).
Inoltre, viene ricordato che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il controllo occulto operato da agenti investigativi finalizzato ad accertare:
• l’appropriazione indebita di denaro;
• la mancata registrazione del pagamento con omessa consegna dello scontrino fiscale;
• la dichiarazione infedele del chilometraggio percorso;
• le false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell’azienda;
• l’effettivo stato di malattia del dipendente.

L’Inps, tramite il messaggio 18 giugno 2010, n.16214, ha chiarito che lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 2009, sarà concesso previa richiesta da inoltrare telematicamente tra le 15:00 del giorno 21 giugno 2010 e le 23:00 del giorno 11 luglio 2010, mediante l’applicazione disponibile tra i servizi per aziende e consulenti sul sito dell’Inps.
Tutti i datori di lavoro che invieranno la richiesta potranno usufruire dello sgravio: l’Inps, a tal fine, nel rispetto del tetto di spesa stanziato di 690 milioni, potrà ulteriormente ridurre la percentuale del 2,25%. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.
 

L’Inps, con circolare n.69 del 26 maggio scorso, comunica che per il periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2011 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. La rivalutazione è avvenuta in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2008 e l’anno 2009, pari allo 0,7%.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125/10 il D.L. n. 78/10 recante misure urgenti in materia di stabilizzzazione finanziaria e di competitività economica: esso contiene una serie di disposizioni con riflessi sul mondo del lavoro di cui si offre una sintesi, ricordando al contempo che, data la sua natura, il provvedimento necessita di una conversione in legge che potrebbe apportare modifiche al testo ora vigente.
 
 

L’Inps, con circolare n.74 del 15 giugno 2010 informa che, per il perfezionamento del requisito contributivo minimo di disoccupazione ordinaria, in via sperimentale per l’anno 2010, saranno computati anche i periodi svolti nel biennio precedente in forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane. La sperimentazione è limitata unicamente al requisito contributivo: l’assicurato che intende presentare domanda per accedere alla prestazione deve far valere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio del periodo di mancanza di lavoro. La base di calcolo della prestazione è la retribuzione relativa all’ultimo trimestre di lavoro dipendente.

Anche l’INPS è intervenuto in materia di ferie e ha stabilito i criteri per l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sui compensi maturati dal lavoratore per ferie ancora da godere. Nel caso di una previsione legale o contrattuale che prevede un termine per la fruizione delle stesse, tale termine diventa il termine entro il quale versare la contribuzione. Regolamenti aziendali e/o pattuizioni individuali possono spostare il termine di fruizione con conseguente spostamento anche dell’obbligo contributivo. L’INPS non pone limiti all’individuazione del termine entro cui differire il godimento. In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali etc. la scadenza della obbligazione contributiva è fissata al 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
Entro il 30 giugno, infatti, i datori di lavoro devono concedere ai lavoratori dipendenti l'effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati e non ancora goduti relativi ai 18 mesi precedenti. In ogni caso, il 16 agosto scade il termine per pagare i contributi sulle ferie non godute relative allo stesso periodo.
 
 

L’Inps, con messaggio n.12909 del 12 maggio 2010, rende noto di aver provveduto ad aggiornare i modelli relativi alle prestazioni a sostegno del reddito, accorpandone, ove possibile, alcuni ed eliminandone altri. Il messaggio elenca tutti i moduli modificati, già pubblicati sul sito internet dell’Istituto. Fra gli altri vengono variati alcuni modelli per l’ANF e per le integrazioni salariali.

L’Inps, con circolare 29 aprile 2010, n.62, ha dato le seguenti indicazioni relativamente alla gestione della maternità:
 
Congedo Parentale
  • Il lavoratore dipendente che, durante l'assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un'altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all'indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all'Inps l'indennità indebitamente percepita;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione Separata aventi diritto al congedo parentale (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegno di ricerca) e le lavoratrici autonome non possono proseguire l'attività lavorativa nel periodo in cui fruiscono dell'indennità per congedo parentale, né possono intraprendere, durante il periodo medesimo, una nuova attività (sia essa dipendente, parasubordinata o autonoma); anche in tal caso, infatti, l'eventuale trattamento indebitamente concesso a titolo di congedo parentale dovrà essere recuperato.
Parto Prematuro e interdizione prorogata fino a 7 mesi dopo il parto
  • In caso di parto prematuro, i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga, con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum complessivamente di maggiore durata.
Certificazione medica
  • La certificazione medica attestante la data presunta del parto, rilasciata da un medico curante di medicina generale convenzionato o dai ginecologi convenzionati con il Ssn, deve ritenersi equivalente a quella rilasciata da un medico del Ssn e, come tale, deve essere accettata sia dal datore di lavoro, sia dall'Istituto erogatore dell'indennità.

Il 3 aprile 2010 è entrato in vigore il decreto (D.P.C.M. 26 febbraio 2010) che definisce le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico, da parte del medico curante, dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). Dalla data predetta i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’Inps, per il tramite del SAC, il certificato medico del lavoratore secondo le modalità operative indicate nella circolare della Direzione Generale dell’Inps n.60 del 16 aprile 2010.
Occorre subito precisare che è previsto un periodo transitorio di 3 mesi durante il quale viene garantita la possibilità di rilasciare i certificati medici di malattia in ossequio alle previgenti disposizioni.
 
 

documenti allegati:

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un nuovo provvedimento generale sulla videosorveglianza, che sostituisce quello in vigore dal 2004. Il Garante ha stabilito che è sempre opportuno, anche quando non necessario, segnalare la presenza di telecamere ai cittadini. Inoltre l’Authority ha predisposto un nuovo segnale per indicare la presenza di telecamere, installate da soggetti pubblici o privati, collegate con le sale operative delle forze dell’ordine.
In merito alla conservazione delle registrazioni, le immagini potranno essere conservate per un periodo massimo di 24 ore; nel caso di attività particolarmente rischiose, ad esempio banche, il periodo massimo di conservazione non può superare la settimana. Il provvedimento, in merito alle videoregistrazioni per i luoghi di lavoro, precisa che le telecamere devono rispettare le norme in materia di lavoro e non possono divenire strumento finalizzato al controllo a distanza del lavoratore. Inoltre per i sistemi di videosorveglianza “intelligenti” dotati di software capaci di associare immagini a dati biometrici è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

Nell’ottica di migliorare la relazione con i debitori iscritti a ruolo, Equitalia Spa ha recentemente emanato una propria direttiva con la quale viene semplificato l’adempimento del debitore che, interessato da provvedimenti di sgravio, sospensione o pagamento del debito, intenda richiedere la sospensione dell’attività di riscossione.
Nello specifico, la direttiva n.10/2010 precisa che, ancorché l’ufficio sia in assenza del provvedimento dell’ente creditore, lo stesso dovrà sospendere la procedura cautelare o esecutiva qualora il contribuente possa far valere ragioni che ne sospendono l’attività stessa.
In particolare, il contribuente interessato da:
 
1. un provvedimento di sgravio, emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela da parte del debitore;
 
2. una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
 
3. una sospensione giudiziale, oppure una sentenza della Magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;
 
4. un pagamento effettuato, in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell’ente creditore, sempreché sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo;
 
dovrà rilasciare all’agente della riscossione formale dichiarazione, secondo il modello allegato, al fine di sospendere qualsiasi ulteriore attività di riscossione.
Rilasciata la dichiarazione l’ufficio provvederà a sospendere, limitatamente alle partite relative agli atti indicati dal debitore, ogni iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo.
Nei successivi dieci giorni Equitalia trasmetterà all’ente creditore la documentazione ricevuta al fine di ottenere conferma dell’esistenza delle ragioni prodotte dal contribuente e procedere quindi alla sospensione o allo sgravio del ruolo in esame.

documenti allegati:

Il Commissario Straordinario dell’Inail, con delibera n.42 del 14 aprile 2010, propone al Ministero del Lavoro di apportare una modifica all’art.53 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria, che comporterebbe una razionalizzazione della procedura di invio della denuncia di malattia professionale per via telematica.
La modifica proposta comporterebbe l’aggiunta al co.5 dell'art.53 del seguente periodo: “Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 14 aprile 2010, n.8330, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto negli ultimi anni, hanno precisato che l’impugnazione del licenziamento è considerata tempestiva se la spedizione della lettera è effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento stesso.
Il contrasto interpretativo era sorto in virtù di differenti decisioni della Corte di Cassazione, relativamente al caso in cui il dipendente avesse inoltrato la lettera di impugnazione tramite posta prima dello scadere del termine di 60 giorni, ma essa, per problemi collegati al servizio postale, fosse stata ricevuta dal datore di lavoro trascorso il predetto termine.
Secondo la Corte, la comunicazione dell’impugnazione del licenziamento perde la natura di atto recettizio, avendo rilevanza il momento in cui la lettera è stata spedita e non quello in cui il datore di lavoro l’ha ricevuta.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2010 n. 91, il “decreto flussi” del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede l’ingresso in Italia per l'anno 2010 di quote di lavoratori stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
E' possibile effettuare l'invio massivo delle istanze di richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale a partire dalle ore 8,00 del 21 aprile 2010. 

 

documenti allegati:

L’articolo 1 e l’art.3 della L. n.4/53 disciplinano ancora oggi l’obbligo di consegna all’atto del pagamento della retribuzione, da parte del datore di lavoro al lavoratore, del “cedolino paga”, al fine di consentire al prestatore di lavoro l’immediata verifica della correttezza delle somme corrisposte. Tale disposizione è stata a suo tempo confermata dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n.1/08 con quale veniva però precisato, stante la possibilità di prevedere strumenti di pagamenti diversi dal “contante” e l’uso delle moderne tecnologie informatiche, che il precetto poteva essere osservato dal datore di lavoro anche tramite la trasmissione telematica del prospetto paga a condizione però che sussista una prova legale dell’avvenuta consegna del prospetto stesso. Ulteriore condizione è che il datore di lavoro abbia messo a disposizione del lavoratore idonee tecnologie informatiche per la ricezione e successiva stampa del cedolino. Per completezza occorre ricordare che per prova legale è da intendersi, nel caso in esame, in cui si prevedeva l’invio tramite il gestore di posta elettronica, la ricevuta di avvenuta spedizione del messaggio e avvenuta ricezione dello stesso tramite posta elettronica certificata (Pec).
Con interpello n.8 del 2 aprile 2010 il Ministero del Lavoro ritorna sulla problematica ribadendo gli obblighi del datore di lavoro circa la consegna del prospetto di paga all’atto della corresponsione della retribuzione ampliando la platea dei soggetti che, in sostituzione del datore di lavoro, possono assolvere a quest’obbligo. In particolare, viene evidenziato che il professionista abilitato ai sensi della L. n.12/79, su delega del datore di lavoro, può assolvere a tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e che quindi ben può sostituirsi al datore di lavoro nella consegna del prospetto paga anche a mezzo di posta elettronica, meglio Pec ai fini dell’onere della prova, pur permanendo la responsabilità della mancata consegna del cedolino stesso in carico al titolare dei rapporto di lavoro. In chiosa il Ministero ricorda che nelle ipotesi di gruppi societari in cui le società del gruppo delegano la capogruppo alla consegna del prospetto paga dei propri dipendenti si possono adottare le medesime soluzioni interpretative già previste per i professionisti.

A seguito della mancata firma da parte del Presidente al travagliato iter legislativo del Collegato Lavoro si aggiunge una nuova tappa: il rinvio alle Camere affinché siano riviste le norme contenute negli artt.31, in materia di conciliazione e arbitrato, e 20, in materia di sicurezza sul lavoro del personale marittimo.
In particolare, nella nota diffusa a giustificazione della mancata firma, il Presidente Napolitano ha sottolineato, in riferimento alla materia della conciliazione e dell’arbitrato, che “non può non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell'art.31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro”.
Dagli organi di stampa si apprende che a breve saranno presentate le modifiche al testo di legge, che terranno conto sia delle indicazioni di Napolitano sugli articoli sopraccitati sia del contenuto dell’Avviso Comune recentemente sottoscritto dalle parti sociali sull’arbitrato. Una volta definito, il nuovo testo di legge dovrà essere approvato sia dalla Camera che dal Senato.
 

E' entrata in vigore a partire dal 1° aprile 2010 la “comunicazione unica” (detta ComUnica), ovvero la Comunicazione unica d’impresa: tutti gli adempimenti amministrativi ai fini fiscali, previdenziali e del registro delle imprese, al momento sia dell’inizio dell’attività sia di successive variazioni, ivi inclusa la cancellazione, saranno d'ora in poi assolti con una singola comunicazione al Registro delle Imprese.
Si tratta di una procedura telematica che diventa l’unico strumento valido per le pratiche delle imprese; il servizio è, comunque, già oggi attivo con pieno effetto legale. Infatti, dal 1° Ottobre 2009 è iniziato un periodo transitorio di sei mesi durante il quale l’uso della Comunicazione Unica è stato facoltativo.
La Comunicazione unica è concepita come un fascicolo elettronico nel cui interno sono presenti le dichiarazioni/denunce relative ai diversi enti destinatari. Finora le imprese hanno evaso gli obblighi riguardanti l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, l’INPS e le Camere di Commercio con procedure diverse per ogni ente. Oggi i quattro enti si sono coordinati, sfruttando i benefici offerti dalla telematica, rivolgendosi ad un solo canale, il Registro delle Imprese.
La procedura, regolata dall’art. 9 del decreto legge 7/2007, convertito con la legge 40 del 2 aprile 2007, prevede l’utilizzo del software gratuito ComUnica, a disposizione degli utenti sul sito registrodelleimprese.it che le Camere di Commercio mettono a disposizione di imprese, professionisti, cittadini. In alternativa il software “StarWeb”, all'indirizzo starweb.infocamere.it (oppure prodotti compatibili proposti sul mercato).
ComUnica garantirà alle imprese una gestione degli adempimenti più semplice e tempi di attesa dell'esito delle pratiche più brevi.

documenti allegati:

L’Inps, con il messaggio 4 marzo 2010, n.6577, ha fornito importanti precisazioni per la presentazione delle richieste di indennità di disoccupazione, a seguito delle novità introdotte dalla L. n.2/10, in vigore dal 1° gennaio 2010.
 

documenti allegati:

L’Inail rende noto di aver implementato la procedura dell’applicativo Durc per avere una gestione delle pratiche più semplice. Le principali novità sono:
• la possibilità, in caso di istruttoria Inps, di inserire, per le aziende temporaneamente sospese, le note dell’istruttore sui controlli effettuati;
• per la richiesta di regolarizzazione entro 15 giorni sarà obbligatorio inserire numero di fax oppure il campo per l’inserimento dell’indirizzo Pec dell’azienda, nel caso di mancata compilazione di uno dei campi la richiesta non sarà inoltrata;
• per agevolare la compilazione della richiesta e migliorare la selezione dell’azienda in procedura, è stata prevista la visualizzazione della data di inizio attività e la data di cessazione dell’azienda al momento dell’inserimento del codice fiscale nonché la possibilità di visualizzare le PAT abbinate al codice ditta.

Il Ministero del Lavoro, con decreto n.857 del 15 febbraio 2010, ha predisposto i nuovi standard tecnici concernenti le Comunicazioni Obbligatorie on line, che entreranno in vigore il 31 marzo 2010. Le variazioni riguardano i seguenti modelli: Unificato Lav; Unificato Somm; Unificato Urg; Unificato VarDatore e Unimare.
 
 

Dal 1° marzo 2010 entrano in vigore le norme relative a bonifici, assegni circolari e bancari contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.11, pubblicato sul supplemento speciale alla G.U. n.36 del 13 febbraio 2010, con il quale viene recepita la direttiva comunitaria sui sistemi di pagamento (2007/64/Ce).
In base agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.11/10:
1. la banca del pagatore dovrà accreditare entro la giornata operativa successiva al ricevimento dell'ordine l'importo dell'operazione sul conto della banca del beneficiario;
2. la banca del beneficiario dovrà poi accreditare e mettere effettivamente a disposizione il denaro al cliente entro lo stesso giorno lavorativo.
Per favorire la transizione al nuovo regime il decreto offre fino al 1° gennaio 2012 la possibilità di estendere a 3 giorni i termini massimi di esecuzione (4 giorni per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo). L'operatività di tale periodo transitorio, tuttavia, è concessa dal cliente essendo la stessa il risultato di un accordo fra le parti.

L’Inps ha reso noti, con la circolare n.36/10, i chiarimenti operativi per poter accedere all’integrazione al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi, prevista dall’art.19, co.2, del D.L. n.185/08. Tale misura è composta da una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000,00 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'Inps. Pertanto, la sola iscrizione alla Gestione Separata non è titolo sufficiente, in quanto la norma si riferisce in via esclusiva ai collaboratori a progetto con aliquota del 26,72%. Inoltre, tali soggetti, per poter beneficiare dell’integrazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento dell’attività di collaboratori in regime di monocommittenza;
b) reddito lordo nell’anno precedente non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) accredito nell’anno di riferimento, presso la Gestione Separata, di un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) accredito nell'anno precedente di almeno tre mensilità presso la Gestione Separata.
Riguardo al possesso dei requisiti sopra indicati, l’Inps ha fornito le seguenti precisazioni. La monocommitenza deve essere valutata, mediante le denunce UniEMens, in riferimento all’ultimo rapporto di lavoro a seguito del quale si è verificato il termine dell’attività.
Riguardo alla condizione reddituale, in riferimento all’integrazione per il 2010 si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione Separata di cui all’art.2, co.26, L. n.335/95,comunque compreso tra 5.000,00 euro e € 20.000,00 euro.
La domanda, il cui modello è allegato alla circolare n.36/10 in commento, deve essere presentata dall’interessato alla sede Inps territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni per l’accesso. Il termine, avendo natura ordinatoria, non preclude da parte dell’Inps il riconoscimento del trattamento integrativo.
L’interessato, inoltre, deve presentare dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale: in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione, di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro, il richiedente perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.2 del 1° marzo 2010, è intervenuto in tema di controllo a distanza dei dipendenti chiarendo che i sistemi di controllo in grado di effettuare registrazioni audio di chiamate non violano l’art.4 dello Statuto dei lavoratori se prevedono specifiche tutele che non consentano di risalire all’identità dei dipendenti. L’articolo 4 prevede che gli impianti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori debbano essere installati previo accordo con le rappresentanze sindacali. Qualora il sistema preveda importanti cautele che non consentano di risalire all’identità del lavoratore, quali la cancellazione dei primi secondi di conversazione e il criptaggio delle voci, il suddetto articolo può ritenersi rispettato.

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L'Istituto nazionale previdenza sociale ha attivato la nuova procedura on-line per presentare la domanda di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Gli assicurati potranno infatti inviare telematicamente la richiesta ad un vero e proprio sportello virtuale sul sito dell'Istituto, accessibile attraverso la sezione "Al servizio del cittadino" della home page, compilando il modello “DS21” e seguendo on-line lo stato di avanzamento della pratica.
Requisiti necessari per poter utilizzare il servizio sono la titolarità di un codice personale di riconoscimento (pin) e di un account "e-inps" (ottenibile sempre on line sullo stesso sito). La procedura prevede la possibilità di stampare la domanda di disoccupazione e la relativa ricevuta, nonchè la domanda di detrazioni fiscali.
Infine, l’Istituto precisa che sono attive le funzionalità per richiedere la simulazione dell’indennità di disoccupazione e lo stato delle prestazioni a sostegno del reddito in corso.

Il Senato ha approvato in via definitiva lo scorso 3 marzo 2010 il disegno di legge "collegato lavoro" alla manovra finanziaria 2009, ora legge Finanziaria 2010 (DDL S.1167-b di “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro").
Il provvedimento è ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà operante dopo i 15 giorni di “vacatio” successivi alla stessa.
 

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L’Inail, con comunicato sul proprio sito, ha reso noto che dal 25 gennaio 2010 sono attivi i nuovi servizi per l'invio telematico delle denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi. Da tale data tutti datori di lavoro, che siano in possesso di Posizione Assicurativa, ed i loro delegati potranno inviare le denunce sopraccitate per tutti i lavoratori nel settore:
• dell'industria, dell'artigianato, del terziario e altro;
• delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto.
Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:
• subordinati a tempo indeterminato dell'agricoltura;
• dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (Pat); • studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
 

Il Governo, a seguito dei recenti fatti di cronaca, ha approvato in data 28 gennaio 2010 un piano straordinario di vigilanza per contrastare il lavoro sommerso nell’edilizia e nell’agricoltura.
Nel corso del 2010 saranno eseguiti, nelle regioni della Calabria, della Puglia, della Campania e della Sicilia, controlli in 20 mila aziende, 10 mila agricole e 10 mila edili, mediante un’apposita task force di 550 ispettori, 500 provenienti dalle Regioni interessate dal piano e 50 provenienti da altre Regioni.
Nel settore dell’agricoltura, l’azione ispettiva riguarderà, in particolar modo, l’utilizzo di manodopera agricola anche stagionale, il caporalato e le truffe ai danni dell’Istituto previdenziale realizzate mediante l’instaurazione di fittizi rapporti di lavoro. Per rendere effettivo il controllo, è stato predisposto un calendario delle principali colture che richiedono maggior impiego di manodopera.
Nel settore edilizia, saranno verificate 10.000 imprese edili, con particolare attenzione delle condizioni generali di tutela del lavoro e alla verifica di impiego di lavoro irregolare mediante il monitoraggio della cantieristica esistente. In tale contesto, la giusta attenzione sarà inoltre dedicata al rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per migliorare l’efficacia delle visite ispettive, gli enti bilaterali e le associazioni di settore dovranno procedere, nelle idee del Governo, ad un’azione di sensibilizzazione delle aziende sul tema del lavoro irregolare e sommerso. In particolare, tali enti potranno evidenziare le specificità e le criticità di determinate aree, consentendo così di “calibrare” in modo più puntuale le diverse tipologie di intervento.

L’Inps, con la circolare del 16 febbraio 2010 n.23, ha illustrato i principali ambiti di intervento e di verifica amministrativa, a seguito della nuova organizzazione delle strutture territoriali.
Innanzitutto, sarà attivato un sistema di tutoraggio, finalizzato a gestire tempestivamente eventuali situazioni di crisi aziendale, per le grandi aziende: per il 2010 l’attività sarà avviata solo per le aziende che hanno denunciato un importo contributivo superiore a € 300.000,00, il cui numero complessivo è pari a circa 2.800 unità.
Inoltre, saranno sottoposti a verifica circa 120.000 liberi professionisti non iscritti alla Gestione Separata e 450.000 soci di società non iscritti a nessuna gestione previdenziale.
Saranno poi verificate le prestazioni poste a conguaglio all’Inps, con particolare attenzione per la Cassa Integrazione, le aziende che hanno beneficiato di agevolazioni contributive, per gli anni 2007 e 2008, e che hanno utilizzato particolari tipologie di rapporti di lavoro.
L’attività di accertamento sarà articolata nelle seguenti fasi:
1) apertura del procedimento amministrativo;
2) convocazione del contribuente;
3) instaurazione contraddittorio e tentativo di riduzione del contenzioso.
Il procedimento potrà chiudersi nelle seguenti modalità:
1) adesione all’accertamento e regolarizzazione del dovuto;
2) contestazione totale o parziale dell’accertamento, con presentazione di ulteriori elementi probanti: ulteriore verifica del funzionario, con successivo addebito ovvero annullamento dell’accertamento;
3) silenzio del contribuente: quantificazione del dovuto e segnalazione alla vigilanza ispettiva.

L’Inps, con messaggio n.4750 del 16 febbraio 2010, ha dato il via alla sperimentazione della nuova procedura web di trasmissione telematica delle istanze di accentramento degli adempimenti contributivi per i consulenti del lavoro già abilitati all’utilizzo dei servizi web.

L’Inps, con messaggio n.3872 del 5 febbraio 2010, ribadisce che l’entrata a regime della nuova procedura UniEMens è fissata a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2010, da presentare entro la fine di febbraio 2010. Tuttavia, ove impedimenti di carattere organizzativo ovvero connessi all’approntamento del nuovo software non consentano di presentare in tempo utile il flusso UniEMens individuale, potrà essere ancora utilizzata la procedura di “UNIEMENS AGGREGATO” che continuerà ad essere disponibile anche per le denunce di gennaio, febbraio e marzo 2010 (da presentare, rispettivamente, entro la fine di febbraio, marzo e aprile 2010). I datori di lavoro che continueranno a utilizzare il flusso aggregato non dovranno, per gli stessi mesi, produrre il flusso unificato.

L’Inps, con circolare n.12 del 2 febbraio 2010, rende noto che è stato pubblicato il D.M. 4 dicembre 2009 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stata fissata all’1% la misura del saggio degli interessi legali. La riduzione delle sanzioni civili alla misura prevista per gli interessi legali è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. Nel caso di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

I datori di lavoro interessati a beneficiare dell’aliquota ridotta Cig per il 2010 devono presentare, entro il 1° marzo 2010 (il 28 febbraio cade infatti di domenica), la dichiarazione di responsabilità relativa alla forza lavoro impiegata nel corso del 2009 ovvero nel corso del primo mese se l’attività è iniziata in corso d’anno. L’aliquota ridotta Cig, pari all’1,90% in luogo del 2,20% previsto in via ordinaria (per gli operai dipendenti di imprese edili l’aliquota ordinaria è pari al 5,20%, per gli operai dipendenti da imprese lapidee al 3,70%), spetta solo se, nei periodi sopra indicati a seconda del momento di inizio dell’attività, il datore di lavoro ha avuto alle proprie dipendenze un numero pari o inferiore a 50 dipendenti. In caso di effettivo ricorso alla Cig, è dovuta poi una contribuzione addizionale pari al 4,00%, nel suo importo agevolato, pari all’8,00% per le imprese con più di 50 dipendenti. La dichiarazione deve essere presentata solo in caso di inizio attività con lavoratori dipendenti ovvero a seguito di una variazione del numero dei dipendenti che possa determinare una variazione dell’ammontare dell’aliquota, sia nel caso in cui si maturi il titolo all’aliquota agevolata, sia nel caso in cui, viceversa, se ne perda il diritto.

documenti allegati:

La richiesta di rateizzazione del premio Inail 2008/2009 verrà considerata valida anche per il futuro e, pertanto, per l’autoliquidazione 2009/2010: la scelta, infatti, di rateizzare il premio assicurativo operata in precedenza avrà efficacia a tempo indeterminato, salvo comunicazione di revoca del datore di lavoro.
Le quattro rate trimestrali dovranno essere versate, con l’applicazione di interessi sulla 2°, 3° e 4° rata in scadenza, rispettivamente il 16 febbraio, 17 maggio (poiché il 16 maggio cade di domenica), 16 agosto e 16 novembre 2010. L’Inail, con nota n.500 del 20 gennaio scorso, ha fissato al 2,18% il tasso di interesse da applicare a secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all’autoliquidazione 2009/2010. Si indicano, pertanto, i coefficienti di riferimento per quanti usufruiscono dei pagamenti rateali:
• pagamenti con scadenza 16 febbraio 2010:
- rata 16 maggio 2010, coefficiente pari a 0,005315616;
- rata 16 agosto 2010: coefficiente pari a 0,010810411;
- rata 16 novembre 2010: coefficiente pari a 0,016305205;
• pagamenti con scadenza 16 giugno 2010:
- rata 16 agosto 2010: coefficiente pari a 0,003643288;
- rata 16 novembre 2010: coefficiente pari a 0,009138082.
 
Infatti, a partire dal 2010:
1. il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege n.449/97 e abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerato dall’obbligo di barrare l’apposita casella “SI” nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;
2. il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione deve barrare l’apposita casella “SI” nel modello della dichiarazione delle retribuzioni modello 1031;
3. la ditta che aveva chiesto la revoca della rateazione con l’apposito modello di richiesta allora in uso (oggi abrogato), deve barrare la casella “SI” anche nel caso in cui intenda chiedere nuovamente la modalità di pagamento in quattro rate trimestrali;
4. il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione, barrando la casella “NO” del nuovo modello 1031 (quest’anno il modello 1031 riporta, infatti, anche l’opzione “NO” in basso a sinistra).

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 22 dicembre 2009, rende noto che la convenzione per l’invio dell’F24 cumulativo è stata rinnovata per altri 3 anni, per cui gli intermediari potranno continuare a pagare telematicamente le imposte e i contributi dovuti dai clienti, con addebito diretto sui loro conti correnti.
Gli intermediari, per usufruire del servizio, dovranno sottoscrivere online la nuova convenzione, in vigore a partire dal 1° gennaio 2010; l’accordo aggiorna a un euro l’importo della remunerazione per il lavoro degli intermediari, prevedendo una fatturazione con cadenza annuale.

L’Inps ha illustrato le condizioni per fruire delle agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori destinatari della Cig in deroga per l’anno 2009 – 2010. Infatti, come previsto dalla L. n.33/09, i datori di lavoro che effettueranno queste assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, avranno diritto ad un incentivo mensile pari alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore.
L’agevolazione non spetta a coloro che abbiano in corso sospensioni per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stata concessa la Cigs o altro sostegno al reddito o abbiano ridotto il personale nei sei mesi precedenti. Il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav.
In particolare, il datore di lavoro che opera con il sistema DM-EMens-UniEMens dovrà completare esattamente tutte le parti del modello Unificato Lav compilando:
• il campo “Ente previdenziale” con la dicitura “INPS”;
• il campo “Codice Ente Previdenziale” con la matricola aziendale;
• il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato.
La dichiarazione di responsabilità non contenuta nel modello Unificato Lav dovrà essere inviata telematicamente all’Inps che ha predisposto la procedura “DiResCo”. Per le compensazioni tramite UniEMens l’Istituto si riserva di fornire successive indicazioni, mentre le aziende agricole potranno fruire dell’incentivo, ogni trimestre, tramite conguaglio in sede di compilazione del DMAG.

L’articolo 2, co.156 e 157 della Finanziaria 2010 rende operative anche per il 2010 alcune misure finalizzate al sostegno della famiglia, del lavoro, dell'occupazione e dell'impresa.
Ne deriva che anche per l’anno in corso è applicabile la c.d. detassazione sui premi di produttività e sulle somme erogate per produttività ed efficienza. Per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, in luogo della tassazione ordinaria, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%, su di un massimo di 6.000,00 euro al lordo della ritenuta fiscale del 10% sostitutiva e applicata dal sostituto d’imposta in via automatica, purché il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria non superiore, per l’anno 2009 anche in relazione a più rapporti di lavoro, a 35.000,00 euro e lo stesso non vi abbia rinunciato per iscritto.
Di seguito si riporta una breve analisi dell’agevolazione così come è stata applicata nel 2009 sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate, resi noti nel 2008 e nel 2009, per l’applicazione di questa normativa entrata in vigore per la prima volta ex D.L. n.93/08 e poi prorogato al 2009 dalla L. n.2/09.
 
Elementi della retribuzione agevolabili
Rientrano nella misura agevolata: i premi di rendimento, le forme di flessibilità oraria, le maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di "banca delle ore", le indennità di reperibilità o di turno, i premi e somme corrisposte una tantum ecc., laddove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività dell’impresa.
In particolare, come per l’anno 2009, saranno soggetti a detassazione:
  • i compensi erogati per periodi di ferie e/o permessi non fruiti entro i limiti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • i premi presenza;
  • i premi erogati in caso di raggiungimento della riduzione degli infortuni in azienda;
  • le indennità o maggiorazione turni (la gestione a turni costituisce una forma di efficienza organizzativa);
  • le indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa;
  • le somme concesse per lo svolgimento di mansioni promiscue e interscambiabilità;
  • la quota fissa di un premio erogato con continuità;
  • i premi o le provvigioni su vendite;
  • i premi c.d. consolidati;
  • i premi stabiliti dal Ccnl, purché riferiti a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa.
N.B. I premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturato possono essere agevolati a condizione che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività dell’impresa.
 
 

documenti allegati:

L’Inps, con il messaggio n. 11903/2009 e con la creazione nel proprio sito internet di una apposita sezione denominata «UniEmens», ha delineato (fornendo anche le necessarie istruzioni tecniche) le fasi che porteranno (obbligatoriamente) le aziende (e i loro consulenti) a trasmettere telematicamente all’Istituto, in modo unificato e dettagliato, per singolo lavoratore, i dati contributivi e i dati retributivi (procedura denominata Uniemens).
In buona sostanza, l’unificazione dei flussi retributivi EMens e contributivi DM10, ora sostituiti, ha dato origine al nuovo sistema UniEMens, nel quale i dati relativi alla contribuzione ed alle somme a credito sono indicati individualmente per ogni lavoratore.
Tale adempimento consente di realizzare in maniera compiuta le disposizioni dell’art.44 del D.L. n.269/03 che ha disposto l’obbligo, per i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (modello Cud), della trasmissione mensile in via telematica agli enti previdenziali dei dati retributivi e delle informazioni utili per il calcolo dei contributi, l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e l’erogazione delle prestazioni.
Dopo una prima fase sperimentale, con l’anno 2010 l’utilizzo del nuovo flusso è obbligatorio.
Dalle denunce di competenza gennaio 2010 (da inviare entro il 1° marzo 2010), tale nuova modalità entrerà a regime e sarà, quindi, obbligatoria per la generalità delle aziende.
Analogamente a quanto avveniva con i flussi EMens, infatti, le denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti e parasubordinati UniEMens dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. Qualora l’ultimo giorno sia festivo, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo.
Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga, per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso.
Nell’area dei servizi on-line per aziende, consulenti e professionisti del sito dell’Inps è stata attivata la funzione che consente l’invio dei nuovi file e le relative opzioni per la gestione dei flussi e delle ricevute.
Per quanto concerne la composizione del flusso, la sua struttura ed il contenuto degli elementi, è possibile fare riferimento all’apposito documento tecnico pubblicato sul sito Inps, dove sono anche reperibili le mappature dei codici DM10 quadri B e D, che consentono di comprendere il posizionamento e la composizione delle informazioni prima fornite nel DM10 nell’ambito del nuovo sistema.
 

Il Senato della Repubblica ha approvato, nella seduta del 22 dicembre 2009, la legge Finanziaria per il 2010. Alcune disposizioni di interesse per il mondo del lavoro e dei sostituti di imposta vengono riportate di seguito:
Acconto Irpef: confermato il taglio del 20% degli acconti Irpef 2009. Per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n.168/09 hanno già provveduto al pagamento dell'acconto, senza avvalersi della riduzione, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto della riduzione prevista. I sostituti d'imposta che non hanno invece tenuto conto della riduzione restituiscono le maggiori somme trattenute con la retribuzione del mese di dicembre 2009;
Ammortizzatori: prorogate per l’anno 2010 le misure relative agli ammortizzatori sociali in deroga;
Detassazione salario di produttività: prorogata la disciplina fiscale incentivante fino al 31 dicembre 2010. Verrà applicata l’applicata l’imposta sostitutiva del 10%, sino ad un massimo imponibile di € 6.000,00, alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività. Tali misure si applicano solo al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a € 35.000,00, al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva;
Collaborazioni: la misura della speciale indennità una tantum prevista in caso di perdita del lavoro per collaboratori anche a progetto sale al 30% del reddito dal 20% previsto fino al 2009 e spetterà anche in presenza di un reddito fino a 20 mila euro (oggi fino a 13.819 euro) e di un solo versamento contributivo alla gestione separata Inps (oggi almeno 3 mesi) Inoltre i periodi di lavoro svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (13 settimane) potranno essere computati ai fini dell’indennità ordinaria di disoccupazione.
Apprendisti: il Ccnl stabilirà per l’apprendista una retribuzione percentuale di quella erogata al dipendente con medesime mansioni, graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio;
Assunzione dei disoccupati: i datori di lavoro che assumono lavoratori che ricevono l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di disoccupazione speciale edile, ricevono l’incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di disoccupazione non erogate;
Staff leasing: reintrodotto il contratto di staff leasing, ovvero la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, che sarà utilizzabile in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e al sostegno alla famiglia e ulteriori causali potranno essere fissate mediante contratti collettivi stipulati a livello aziendale;
Contributi figurativi fino alla pensione: i soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva hanno diritto, se accettano un’offerta di lavoro di livello retributivo inferiore di almeno il 20%, alla contribuzione figurativa fino alla maturazione del diritto alla pensione;
Soggetti cinquantenni: fino al 31 dicembre 2010, sulle assunzioni di soggetti disoccupati con età non inferiore a 50 anni i datori di lavoro pagano una contribuzione ridotta (l’aliquota prevista per gli apprendisti).

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n.7881 del 3 dicembre 2009, ha confermato, per tutto il 2010, il regime transitorio già adottato negli anni precedenti per quanto riguarda i settori lavorativi e le procedure in materia di accesso al lavoro subordinato per i lavoratori rumeni e bulgari, prima di liberalizzare l'accesso al mercato del lavoro italiano.
Tale regime transitorio, analogamente a quanto previsto negli anni precedenti, non si applicherà per i seguenti settori:
 
• agricoltura e turismo alberghiero;
• lavoro domestico e di assistenza alla persona;
• edilizio;
• metalmeccanico;
• dirigenziale ed alimentare qualificato;
• lavoro stagionale.
 
Infatti, per tali settori sarà previsto un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno, mentre per tutti i restanti settori produttivi l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avverrà attraverso la presentazione di richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

I datori di lavoro pubblici e privati che hanno alle loro dipendenze almeno 15 lavoratori, rientranti nella base di computo della quota di riserva (si ricorda che sono esclusi: i lavoratori disabili assunti in ottemperanza agli obblighi della L. n.68/99, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 9 mesi, i soci di cooperative di produzione lavoro, i dirigenti, i lavoratori part-time si conteggiano in proporzione all’orario di lavoro), sono obbligati a trasmettere, entro il 31 gennaio 2010, termine non differibile anche se cadente di domenica, il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonché i posti disponibili per i soggetti disabili. Il prospetto informativo deve essere inviato in formato esclusivamente telematico; l’inoltro in altri formati o il ritardo costituisce mancato adempimento che sarà sanzionato con la somma di € 578,43, maggiorata di € 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Ai sensi della normativa vigente sono obbligati all’inoltro del citato prospetto, assumendo a riferimento dei dati e delle informazioni richieste la situazione occupazionale al 31 dicembre 2009, tutti quei soggetti che sono in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, intervenuti successivamente alla data del 31 dicembre 2008, situazione risultante dall’ultimo prospetto informativo inoltrato. Va da sé che i datori di lavoro, i quali non hanno modificato la situazione occupazione rispetto all’ultimo prospetto inviato, non sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni citate.
I datori di lavoro potranno inviare i prospetti informativi con le seguenti modalità:
  • i datori di lavoro con sede legale in una regione e unità produttiva in una o più province della stessa regione possono inviare il prospetto riepilogativo nazionale e provinciale alla provincia ove la ditta ha sede legale e i prospetti informativi provinciali a tutte le province ove la ditta ha sedi operative;
  • i datori di lavoro con sede legale in una regione e unità produttive in province di regioni diverse possono inoltrare i prospetti aziendali al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo le modalità che saranno rese disponibili all’indirizzo www.Lavoro.gov.it/co;
  • negli altri casi il prospetto dovrà essere inviato alla provincia dove l’azienda ha la sede legale.

Le irregolarità concernenti la registrazione nel Libro Unico del Lavoro delle ore di Rol possono essere sanzionate solo qualora provochino ricadute retributive, fiscali o previdenziali. Tale principio è stato affermato nel parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 30 novembre 2009 n.18372.
La risposta del Ministero si fonda, in primo luogo, sulla constatazione che le ore Rol sono riconosciute sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva e, pertanto, non è prevista alcuna sanzione amministrativa in caso di irregolarità nella loro gestione. Inoltre, le ore di Rol rientrano tra i diritti disponibili del lavoratore, in quanto non connessi con il diritto alla tutela della salute e dell’integrità psicofisica del lavoratore.
Come anticipato, la mancata iscrizione può determinare la sanzionabilità per omessa o irregolare registrazione solo quando ne derivino conseguenze sugli obblighi retributivi, fiscali o previdenziali: a titolo di esempio, se le ore Rol dovevano essere godute entro dicembre 2008, termine ultimo individuato dalla contrattazione collettiva, ma vengono fruite nel corso di marzo 2009, in caso di omessa registrazione nel LUL entro il 16 aprile 2009, tale omissione potrà essere sanzionata (da 150,00 a 1.500,00 euro: se si riferisce a più di 10 lavoratori, da 500,00 a 3.000,00 euro).

L'Inps, con messaggio n.25912 dello scorso 12 novembre, annuncia che, tramite l’applicazione Sospensione Mutui, fornirà alle banche i dati per la verifica dei requisiti degli assicurati, al fine di sospendere, per almeno 12 mesi, il pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Possono accedere a questa agevolazione i destinatari di interventi a sostegno del reddito o quanti abbiano subito la perdita dell’occupazione. Il messaggio ricorda che in data 5 agosto 2009 è stata stipulata un’apposita convenzione tra Abi Mef ed Inps.

documenti allegati:

L'Inail, con la nota n.10792 del 16 dicembre 2009, ha reso nota la conferma, per l'anno 2009 ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi, della riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile. Pertanto, i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale, per beneficiare dello sconto Inail dell'11,50% dovranno presentare alla sede dell'Istituto competente, entro il 16 febbraio 2010, il modello di autocertificazione attestante l'assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al loro carico.
L'Inail procederà, presso il Casellario Giudiziario, alle verifiche a campione su quanto certificato. 
Tale modello di autocertificazione, di seguito riportato, è disponibile anche sul sito dell’Istituto (www.inail.it  - Assicurazione - Modulistica - Download modelli - Autoliquidazione - Modello autocertificazione sconto edile).
 

documenti allegati:
link suggeriti:

Con la Circolare Inps n.115 del 5 novembre 2009 sono state dettate le modalità per poter usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per il 2009, in particolare per le aziende individuate dai codici Istat dal “45.11” al “45.45.2”.
Come lo scorso anno, il beneficio consiste nella riduzione contributiva, pari all’11,50% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, applicabile esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno e di conseguenza risultano esclusi gli operai assunti a tempo parziale e tutti coloro che sono titolari di agevolazioni contributive ad altro titolo. (ad es. Assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento).
L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009 e per ottenerla è necessario che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e non devono essere state riportate condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Operativamente le aziende dovranno sottoscrivere un apposito modello, allegato alla presente, contente una dichiarazione di responsabilità che dovrà essere fatta pervenire alla sede Inps competente per territorio.
L’azienda dovrà poi calcolare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e l’importo così determinato sarà esposto nel quadro D del modello DM10 con il codice “L206”; sarà inoltre determinato l’ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante, qualora non sia già stata operata per i per periodi pregressi non anteriori a gennaio 2009, che sarà indicato nel quadro D del modello DM10, evidenziato dal codice “207”.
 

documenti allegati:

Il Governo ha emanato il D.L. n.168/09 che ha la finalità di differire parte degli acconti con il saldo da effettuarsi con la dichiarazione del 2010. Si tratta, in sostanza, di una riduzione del 20% sulla misura complessiva dell’acconto per il 2009 (che non si versa a novembre ma sarà versata a giugno, se dovuta).
 
Si allegano lo schema di sintesi e i fac-simile di riduzione della seconda rata di acconto Irpef.

documenti allegati:

L’Inps, con Circolare n. 112 del 15 ottobre scorso, ha riconosciuto al padre lavoratore il diritto a riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre sia casalinga e si trovi nell’oggettiva impossibilità di accudire il neonato, consentendo al padre dipendente di fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o un’ora al giorno entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a differenza di quanto affermato dall’Inps che ha subordinato la fruizione dei riposi all’oggettiva impossibilità della madre di occuparsi del neonato, da certificare con apposita documentazione, chiarisce come per la madre casalinga non sia necessario produrre detta certificazione. Infatti, sostiene la Circolare, quando la madre sia lavoratrice autonoma o dipendente non viene richiesta alcuna documentazione volta a giustificare l’impedimento che ha reso necessario la presenza del padre; il medesimo trattamento, pertanto, va riservato alla madre casalinga, anche al fine di evitare questioni di incostituzionalità.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.33 del 10 novembre 2009, ha illustrato le nuove modalità di sospensione dell’attività d’impresa, in seguito alle modifiche apportate dall’art.11 del D.Lgs. n.106/09 all’art. 14 del D.Lgs. n.81/08, con la finalità di uniformare le modalità di intervento da parte degli organi di vigilanza.
In particolare, la sospensione dell’attività può avvenire:
• qualora siano rilevati lavoratori “in nero” in percentuale pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. La subordinazione del rapporto di lavoro, precisa il Ministero, non costituisce però requisito essenziale: sono infatti considerati irregolari anche i lavoratori titolari di cariche societarie o lavoratori autonomi occasionali non genuini per i quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto. In caso di lavoro irregolare la sospensione avrà effetto dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo;
• qualora si riscontrino gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla prima violazione accertata, venga riscontrata una violazione della medesima indole. L’attività potrà comunque proseguire per il tempo strettamente necessario all’eliminazione delle irregolarità accertate e in adempimento della prescrizione stessa.
La circolare sottolinea la natura discrezionale del provvedimento: non è opportuno emanare alcun provvedimento laddove la sospensione dell’attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l’incolumità di lavoratori o terzi o quando arrechi danno agli impianti, alle attrezzature o ai beni dell’impresa.
Anche l’Inail, intervenendo sul tema, chiarisce che i funzionari di vigilanza sono sempre tenuti a redigere il verbale di primo accesso e ad inoltrarlo entro 3 giorni dalla data di redazione dello stesso. Inoltre sono tenuti a segnalare alla competente DPL la presenza di personale impiegato “in nero” pari o superiore al 20%. La discrezionalità dell’adozione del provvedimento menzionata nella circolare n.33, infatti, non riguarda direttamente gli ispettori, bensì gli organi di Vigilanza del Ministero del Lavoro. L’Inail sottolinea che è previsto l’obbligo di segnalare il lavoratore “in nero” anche qualora esso sia l’unico occupato dell’impresa, poiché è necessario il suo allontanamento fino all’avvenuta regolarizzazione.

A seguito delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 al Testo Unico sicurezza, si riepilogano gli adempimenti connessi al verificarsi di un infortunio sul lavoro.
I datori di lavoro sono obbligati a comunicare, in via esclusivamente telematica, all'Inail o all'Ipsema, se datori di lavoro marittimi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico:
1) le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento: tale comunicazione, non ancora operativa, ha finalità esclusivamente statistiche e informative, in quanto gli infortuni fino a 3 giorni non sono coperti dall'assicurazione Inail;
2) le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a 3 giorni: in questo caso la comunicazione ha finalità assicurative, in quanto l'evento in questione è coperto dall'assicurazione Inail.
L'obbligo di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni si considera comunque assolto se il datore di lavoro effettua la denuncia di infortunio all'Inail nelle modalità previste dall'art.53 del DPR n.1124/65, anche se tale denuncia prevede tempistiche diverse, in quanto deve essere effettuata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, e la possibilità di essere inoltrata in forma cartacea e non telematicamente.
Inoltre, rimane comunque in vigore l'obbligo di comunicare all'autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni che comportano un'assenza superiore a tre giorni, sempre entro 2 giorni dalla notizia dell'evento.
Viceversa, l'obbligo di effettuare la denuncia ai fini statistici degli infortuni di almeno un giorno non è ancora operativa: essa entrerà in vigore decorsi sei mesi dall'emanazione del Decreto Interministeriale che definirà le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP.
Una volta entrati in vigore il SINP e la comunicazione ai fini statistici, non dovrà più essere aggiornato o istituito il Registro Infortuni; il Registro in essere, comunque, dovrà essere conservato per 4 anni decorrenti dall'ultima registrazione.

Sul sito del Ministero dell’Interno è possibile verificare on-line lo stato di avanzamento della propria domanda per la regolarizzazione di colf e badanti. Tale verifica è possibile utilizzando le medesime login e password impiegate per scaricare i moduli di regolarizzazione e per inviare l’istanza (http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/). Inoltre l’Inps ha comunicato che il mancato versamento dei 500,00 euro fa sì che il datore di lavoro decada dai benefici della sanatoria, ma il rapporto di lavoro deve essere registrato o verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente per aver occupato in modo irregolare un lavoratore. Viene chiarito che, nel caso di indicazione di inizio del rapporto di lavoro in data antecedente il 1° aprile 2009, al datore di lavoro sarà inviato apposito modello LD15-ter per la regolarizzazione dei periodi pregressi. Come ultima cosa viene sottolineato che, se all’atto della definizione della domanda di emersione esiste già un rapporto di lavoro tra gli stessi soggetti, la procedura aprirà il nuovo rapporto di lavoro derivante dalla sanatoria con data d’inizio al 1° aprile 2009 e chiuderà quello precedente al 31 marzo 2009, trasferendo eventuali bollettini presenti in estratto per i periodi dal secondo trimestre nella nuova posizione. I lavoratori stranieri in attesa di permesso di soggiorno in seguito alla sanatoria colf e badanti non possono lasciare l’Italia fino a che l’iter non sia stato completato. La ricevuta rilasciata agli stranieri interessati dalla procedura di regolarizzazione, infatti, non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione pari a quella rilasciata dalle Poste per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Al fine di favorire la formazione continua dei lavoratori, la Finanziaria per il 2001 (L. n.388/00, art.118, successivamente modificato dall’art.48 della L. n.289 del 27 dicembre 2002 e dall’art.151 della L. n.311 del 30 dicembre 2004) ha previsto l'istituzione di Fondi paritetici Interprofessionali, da finanziarsi mediante la destinazione a essi del “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria” da versarsi all'Inps, pari allo 0,30% di cui all’art.25, co.4 della L. n.845/78. Tali fondi, creati mediante accordi interconfederali, di composizione paritetica tra organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati e autorizzati dal Ministero del Lavoro, finanziano piani formativi per le aziende aderenti, in ambito aziendale o territoriale, ovvero piani individuali per singoli lavoratori delle aziende aderenti.
L'adesione ai fondi, a carattere volontario, rappresenta un'opportunità estremamente interessante non solo per i lavoratori, che potranno partecipare a iniziative che accresceranno le loro conoscenze, ma anche per le aziende, che potranno migliorare la propria competitività sul mercato grazie a lavoratori più preparati e aggiornati, senza alcun costo diretto, in quanto, come detto, il contributo dello 0,30%, invece di essere destinato all'Inps, viene versato al fondo interprofessionale a cui aderisce l'azienda. Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta infatti fermo l’obbligo di versare all’Inps il contributo integrativo dello 0,30%.
La legge n.2/09 introduce la possibilità di trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.
Si allega il relativo approfondimento ed un fac-simile di comunicazione con il quale il datore di lavoro può richiedere al proprio studio di consulenza del lavoro l'adesione, o la revoca, dal Fondo Interprofessionale di interesse.
 

documenti allegati:

La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ha introdotto diverse novità incidenti sulle Pmi, tra cui quelle volte a potenziare lo strumento della PEC (Posta Elettronica Certificata), sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard dotata, però, di caratteristiche di sicurezza e di tracciabilità tali da rendere i messaggi opponibili a terzi e validi ai fini della legge.
 
 

 

documenti allegati:

L’art.7-bis del D.Lgs. n.286/05, inserito dall’art.3 del D.Lgs. n.214/08, ha istituito l’obbligo della “scheda di trasporto”, al fine di:
  • favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi;
  • conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale.

Con il D.M. 30.06.09, pubblicato sulla G.U. n.153/09, sono state emanate le disposizioni attuative della suddetta “scheda di trasporto”. Il D.M. 30.06.09 è entrato in vigore lo scorso 19.07.09 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.).

documenti allegati:

Nel corso dell'estate, mediante il D.Lgs. 5 agosto 2009 n.106, sono state introdotte importanti modifiche al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/08) riguardo la comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): l'Inail, con la circolare n.43 del 25 agosto 2009, ne ha fornito i chiarimenti operativi. Nulla cambia, viceversa, per quanto riguarda i criteri e le modalità di elezione e designazione.
Innanzitutto la normativa vigente prevede che i datori di lavoro debbano comunicare in via telematica all'Inail, ovvero all'Ipsema, se competente, solamente in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e non più annualmente.
In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Da tale quadro normativo emergono i seguenti obblighi:
  1. coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2009;
  2. se è stato designato l'RLS ma non è stata fatta alcuna comunicazione, i datori di lavoro devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative di seguito riportate in sintesi;
  3. in tutti gli altri casi, l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione dell’RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato.
La comunicazione deve essere effettuata mediante procedura telematica, accessibile dal sito Inail attraverso il "Punto Cliente": per potervi accedere è necessario seguire una procedura di registrazione.
La comunicazione può essere delegata al consulente del lavoro ovvero alle associazioni di categoria: se il delegato è già autorizzato all'accesso su "Punto Cliente", avrà la possibilità di procedere all'inserimento dei RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni.
In caso di variazione del RLS, il soggetto interessato deve selezionare l'applicazione DICHIARAZIONE RLS, aprire la lista a suo tempo inviata, visualizzare la unità produttiva interessata e modificare il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico.
 
La modifica della comunicazione già inviata
Qualora l'utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l'apposita funzione modifica. Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente.
Se per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la comunicazione al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL: www.inail.it. Si ricorda, infine, che la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.

Lo sconto contributivo dell’11,5% potrà essere applicato al settore edile anche per l’anno 2009.
L’art.1, co.51 della L. n.247/07, difatti, rendendo strutturalmente operativo dall’anno 2008 lo sconto contributivo dell’11,5% per il settore edile, prevede la facoltà di modifica annuale della misura dello sgravio tramite Decreto Interministeriale sottoscritto dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia da emanarsi entro il 31 luglio di ciascun anno. Tale procedura di legge, inoltre, stabilisce che, decorsi inutilmente 30 giorni dal termine per l’emanazione del decreto interministeriale, lo sconto contributivo potrà essere applicato, nella misura prevista per l’anno precedente, anche per l’anno in corso salvo eventuale conguaglio. In sostanza, poiché il decreto non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 agosto 2009, si deve ritenere applicabile lo sconto contributivo dell’11,5% anche per l’anno 2009. Si deve inoltre evidenziare che il decreto ministeriale sopra menzionato attualmente ha già ottenuto la firma dei Ministri competenti ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale decreto anche per l’anno 2009 prevede la misura dello sgravio contributivo nella misura dell’11,5%. In conclusione, le aziende del settore edile interessate potranno, sin da ora, usufruire per l’anno 2009 dello sgravio dell’11,5% senza necessità di effettuare alcun conguaglio successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale sopra citato.

Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n.144 ha previsto all’art.9 che i conducenti (indipendentemente dal fatto che siano appartenenti al settore dell’autotrasporto o meno) che effettuano, ai sensi del regolamento (CE) n.561/06, trasporto:
  • di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
  • di passeggeri, effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine;
debbano tenere a disposizione a bordo del veicolo il modulo per il controllo delle assenze dei dipendenti qui di seguito riportato.
 
 
 

documenti allegati:

Si informa che sono stati pubblicati sul sito dell’Inps i modelli aggiornati per la richiesta delle seguenti prestazioni:
  • domanda di rimborso della retribuzione corrisposta ai dipendenti donatori di midollo osseo, SR60;
  •  domanda di congedo per maternità delle lavoratrici dipendenti (astensione obbligatoria), SR01;
  • domanda di indennità di maternità/paternità per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti), SR29.

Gli uffici del personale, pertanto, possono scaricare i moduli di seguito elencati e fornirli ai lavoratori interessati alle prestazioni.

documenti allegati:

Il Ministero della Salute ha diramato le raccomandazioni per ridurre il rischio espositivo al virus A(H1N1) nei luoghi di lavoro. In particolare, raccomanda ai datori di lavoro e ai dirigenti alcuni comportamenti e alcune norme da osservare sui luoghi di lavoro:
  • fare in modo che i lavoratori che presentino sintomi influenzali lascino prontamente il luogo di lavoro e vi siano riammessi dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi;
  • fornire ai lavoratori informazioni corrette sulla nuova sindrome influenzale, facendo riferimento alle fonti ufficiali di informazione. In particolare la nota suggerisce di illustrare attraverso poster da affiggere in azienda le pratiche corrette per il lavaggio delle mani e i comportamenti igienici da osservare, facilmente rinvenibili sul sito del Ministero della Salute;
  • garantire la disponibilità di lavabi e detergenti liquidi a base di alcol (minimo 60%) e anche di fazzolettini di carta e salviette monouso per tenere sempre pulita la postazione di lavoro;
  • garantire la disponibilità di salviettine monouso umidificate nelle aree comuni, quali ad esempio sale di attesa, bar e mense aziendali.
La nota ministeriale indica inoltre ai datori di lavoro il comportamento da tenere in caso di diffusione del virus influenzale, al fine di ridurre l’impatto sulle attività e sui dipendenti:
 
• provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio espositivo ad agenti biologici in collaborazione col medico competente, prevedendo un protocollo per la gestione dei dipendenti che manifestino sintomi influenzali;
• individuare col medico competente i dipendenti essenziali al ciclo produttivo da sottoporre a vaccinazione, al fine di garantire servizi pubblici o attività socialmente utili;
• se possibile garantire la possibilità di fruire di assenze per prendersi cura di eventuali familiari malati.
 

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso un comunicato stampa, mediante il quale ha ufficializzato la proroga dell'appuntamento relativo alle istanze di rimborso delle maggiori imposte sul reddito (IRES/IRPEF) corrisposte per gli anni precedenti, a seguito della parziale deducibilità dell'IRAP nella misura del 10% prevista dall'art. 6 del decreto legge n.185 del 2008 . Si attende pertando di conoscere la data di scadenza entro la quale andranno depositate le istanze e la relativa procedura di inoltro e trasmissione.
 

L’articolo 51 del Tuir (DPR n.917/86) ai co.5 e 6 prevede particolari agevolazioni fiscali relative agli emolumenti/rimborsi corrisposti rispettivamente ai lavoratori dipendenti in trasferta e ai lavoratori senza sede di lavoro (c.d. trasfertisti). Le due figure non vanno sovrapposte: il lavoratore inviato in trasferta presta la sua attività soltanto temporaneamente in un luogo diverso da quello contrattualmente stabilito, il "trasfertista" si impegna a prestare la sua attività in luoghi sempre diversi (Cass. 28 gennaio 1987, n. 818). 
 
In allegato il riepilogo delle agevolazioni previste e lo schema di comparazione dei costi (retribuzione, trasferta e trasfertista).

documenti allegati:

Il Garante della privacy, con la newsletter n.325 del 25 giugno 2009, ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alla tutela della privacy nella consegna delle buste paga ai lavoratori. In particolare, i cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza.
Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate.
Ricordiamo inoltre che i datori di lavoro possono utilizzare per la consegna del cedolino paga, oltre alla consueta modalità della consegna su supporto cartaceo, la trasmissione telematica, mediante file allegato ad apposito messaggio di posta elettronica. Per poter utilizzare tale modalità, il datore di lavoro deve:
1) effettuare la trasmissione mediante un servizio di posta certificata;
2) mettere a disposizione idonee tecnologie per la ricezione e la stampa del cedolino, sostenendone i costi.
 
Per ragioni di riservatezza e rispetto della privacy, in quanto il cedolino paga contiene dati sensibili, l’indirizzo di posta elettronica deve essere intestato al lavoratore e provvisto di password personale. Pertanto non risultano essere conformi alle disposizioni del Ministero le caselle di posta elettronica generiche legate all’ufficio (es. formazione@….. o ufficioacquisti@…..) ancorché utilizzate da un unico lavoratore.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, correttivo del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (il D.Lgs. n.81/08), sono in vigore dal 20 agosto 2009 importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro. Il provvedimento legislativo si è reso necessario sia per correggere gli errori tecnici e materiali presenti, sia per modificare tutte quelle disposizioni che sono risultate, dopo la prima fase applicativa, fonti di criticità e problemi. Il D.Lgs. n.106/09 interviene, poi, nell'eliminare quelle sacche di eccessi burocratici esistenti nelle procedure e negli adempimenti, in particolare nella valutazione dei rischi, previsti dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro. Infine, è stato rivisitato, in molte sue parti, l'apparato sanzionatorio: oltre a essere stato reso più omogeneo e proporzionato, sono state aggravate le pene relative alle violazioni commesse in attività connotate da pericoli particolari.

documenti allegati:

L’Inps, con messaggio n.14449 del 26 giugno 2009, ha introdotto nuove disposizioni e modalità cui devono attenersi i datori di lavoro per la richiesta di visita medica di controllo per quei lavoratori, assenti per malattia, non aventi diritto all’indennità erogata dall’Istituto previdenziale stesso (ad esempio assenze nei primi 3 giorni, la c.d. “carenza”, o nel caso di impiegati di aziende industriali). Le nuove disposizioni diramate dovrebbero consentire alle aziende di ricevere tempestivamente e in modo completo l’informativa circa l’effettuazione o meno della visita richiesta e, se espletata, il relativo esito.
Il datore di lavoro che intenda richiedere la visita di controllo per i lavoratori assenti per malattia dovrà, in sede di richiesta, specificare se:
  • si tratti di un lavoratore avente diritto o meno all’indennità;
  • richiedere preventivamente ed esplicitamente, nell’ipotesi di assenza al controllo domiciliare, l’effettuazione della visita ambulatoriale e/o la disamina di eventuali giustificazioni di carattere sanitario addotte per l’assenza al domicilio.
La richiesta di visita medica di controllo può essere formulata sin dal primo giorno dell’assenza del lavoratore con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente seguire atto scritto confermativo alla sede Inps ove risiede il lavoratore. La sede Inps comunicherà immediatamente al medico, iscritto in apposite liste speciali istituite dall’Istituto stesso, la richiesta di accertamento sanitario che dovrà essere effettuata nella stessa giornata nel caso in cui la richiesta sia stata formulata nelle ore antimeridiane. Una volta ricevuto il referto dal medico l’Inps dovrà comunicarlo entro ventiquattro ore al datore di lavoro.
 
Si allega un fac-simile di richiesta di visita medica di controllo utilizzabile anche per i lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia con le medesime procedure descritte.

documenti allegati:

La legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 78 del 2009 è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 140/L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 179 del 4 agosto. Il suo cammino si è dunque chiuso.
Il testo definitivo della Manovra d’estate stabilisce alcuni interventi di contrasto alla crisi, fra cui si segnalano i seguenti in materia di lavoro:
• con € 500,00 sarà possibile sanare la posizione delle colf e badanti italiane, comunitarie o extracomunitarie, con domanda da presentarsi in via telematica dal 1° al 30 settembre, senza limite massimo di numero di richieste accettabili. La sanatoria è possibile per un numero massimo di una colf e 2 badanti a famiglia, il datore di lavoro deve avere un reddito minimo di 20.000,00 euro per famiglie con un solo percettore o 25.000,00 nel caso di più percettori. Potranno regolarizzare le badanti anche i figli non conviventi della persona che necessita dell’assistenza. Previsto il carcere fino a 6 anni per chi dichiara il falso;
• è confermato l’incentivo per le aziende che assumeranno lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga; tale incentivo è esteso anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, nel caso in cui lo stesso ne faccia richiesta per intraprendere un’attività autonoma, avviare un’auto o micro impresa o associarsi in cooperativa;
• il trattamento di integrazione salariale previsto nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà è aumentato dal 60 all’80% della retribuzione;
• sono stati stanziati ulteriori 25 milioni di euro per la Cigs;
• i lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali stipulato presso il Ministero del Lavoro;
• il Ministero ha facoltà di emanare disposizioni che prevedano ammortizzatori in deroga anche per i settori non coperti da Cig;
• la lotta ai falsi invalidi si fa più dura e gli accertamenti verranno eseguiti anche da un medico Inps;
• in materia di pignoramento presso terzi la ritenuta del 20% verrà effettuata dal terzo esecutato;
• la presentazione del Durc sarà obbligatoria anche per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio in aree pubbliche.

La legge n.102/09 pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha previsto che le domande per la regolarizzazione delle colf e delle badanti dovranno essere presentate, da parte dei datori di lavoro, on line dal 1° al 30 settembre 2009.
Infatti, l’art.1 ter di tale legge prevede la possibilità di far emergere i rapporti di lavoro irregolare instaurati da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009 con i cittadini italiani o comunitari o extracomunitari addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.
La dichiarazione di emersione si presenta previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ogni lavoratore. Contributo che non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
Per quanto riguarda il numero massimo di lavoratori:
• se si tratta di lavoratori irregolari italiani o comunitari, la procedura non prevede limiti;
• se si tratta di lavoratori irregolari extracomunitari, si potranno regolarizzare al massimo 1 colf e 2 badanti, in quest'ultimo caso dietro presentazione di un certificato medico che attesti la non autosufficienza del badato.
Potranno regolarizzare le badanti anche i figli non conviventi della persona che necessita dell’assistenza.
Non essendo state fissate quote massime di ammissione delle domande stesse, non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura.
Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento, i lavoratori extracomunitari per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare e i datori di lavoro (reato di clandestinità) non saranno punibili per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale e a quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale. Pertanto, i relativi procedimenti penali o amministrativi eventualmente in corso a loro carico saranno sospesi.
I Ministeri del Lavoro e dell'Interno, con la circolare congiunta 7 agosto 2009 n.10, e l'Inps, con la circolare 10 agosto 2009, n.101, hanno fornito le istruzioni operative, che di seguito si allegano.

documenti allegati:

Nella seduta n.54 del Consiglio dei Ministri di venerdì 26 giugno 2009, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato il decreto legge anticrisi, poi pubblicato con il n.78 nella G.U. n.150 del 1° luglio 2009: tale manovra per l'estate, fra gli innumerevoli provvedimenti atti a contrastare la crisi economica, destinati a sostegno delle imprese, dell'occupazione e alla lotta all'evasione fiscale, prevede interessanti innovazioni in materia di lavoro (a correzione di tale manovra in questi giorni sono stati presentati diversi emendamenti che varieranno in parte il profilo della norma).

documenti allegati:

Si ricorda che la denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
Quando la denuncia di infortunio interessa un lavoratore parasubordinato la sezione relativa al datore di lavoro deve intendersi riferita al committente. Qualora i dati salariali non siano disponibili all'atto della denuncia gli stessi dovranno essere comunicati successivamente, con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e la data dell'infortunio.
 
Il datore di lavoro:
  • non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni (il Ministero del Lavoro ha fornito delle indicazioni operative sulla comunicazione a fini statistici e informativi degli infortuni sul lavoro anche di un solo giorno, precisando che l’obbligo diventerà operativo solo con la costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni e la definizione delle relative modalità di funzionamento);
  • è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico, qualora abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica (Decreto Ministeriale 15 luglio 2005);
  • se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
  • in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.
L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore.
Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all'Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d'infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965).
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,32 (L. 251/1982,art. 16).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37 (DPR n.1124/65, art.53 e L. n.561/93, art.2, co.1, lett.B). Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art.1, co.1177 della Finanziaria 2007). Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:
- denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da € 2.580,00 a € 7.745,00;
- codice fiscale mancante o inesatto € 127,00.
Si ricorda che il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965).
Il datore di lavoro, in caso di infortunio, è tenuto ad inoltrare agli istituti interessati (Inail e Autorità di Pubblica Sicurezza) almeno la semplice comunicazione o il modello di denuncia; in alternativa, la denuncia di infortunio on line può essere trasmessa in via telematica dal datore di lavoro abilitato ad accedere alla sezione "Punto cliente" sul sito www.inail.it.

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 che dispone il differimento al 20 agosto 2009 dei termini relativi ai versamenti di imposte e contributi in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2009. La modifica dei termini è stata fissata per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei pagamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive. I contribuenti, pertanto, potranno versare ritenute alla fonte, IVA, contributi previdenziali, INAIL, ENPALS, somme dovute a seguito di ravvedimento operoso, rata imposta Unico 2009 in scadenza ordinaria al 17 agosto (in quanto il giorno 16 agosto cade di domenica), entro il medesimo termine di giovedì 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Il DPCM estende la proroga anche agli adempimenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto 2009. Conseguentemente, sarà possibile beneficiare del differimento anche per l’invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di luglio, il cui termine di scadenza originario del 17 agosto 2009 risulta prorogato al 20 agosto 2009. Il provvedimento non interessa i contribuenti cui si applicano gli studi di settore. Tali contribuenti - che hanno potuto effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive in scadenza il 16 giugno 2009, entro il 6 luglio 2009 senza alcuna maggiorazione – possono ancora usufruire del differimento al 5 agosto 2009 del termine per l'effettuazione dei predetti versamenti risultanti dal modello Unico/IRAP 2009 , maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Per tali soggetti anche il versamento del diritto annuale della Camera di Commercio resta fissato al 5 agosto 2009 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

L’articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive. Ai sensi dei successivi commi 2 e 3 dell’articolo 6 del richiamato decreto legge n. 185 del 2008, la deduzione forfetaria può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’IRAP nella misura ammessa dalla norma in esame. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 86440/2009 del 4 giugno 2009 sono stati approvati il modello per l’istanza di rimborso, con le relative istruzioni, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti, con la fissazione al 12 giugno 2009 del termine iniziale a partire dal quale è possibile trasmettere telematicamente l’istanza. Con il presente provvedimento si rinvia tale termine al 14 settembre 2009. Pertanto, con riferimento alle richieste di rimborso per le quali il termine di cui all’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, cade nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al sessantesimo giorno successivo al 14 settembre 2009, le istanze potranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di apertura del canale telematico. Le altre richieste di rimborso, per le quali il termine di cui al menzionato articolo 38 cade dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, potranno essere inviate entro l’ordinario termine previsto dallo stesso articolo 38. Tale rinvio è accordato in considerazione delle numerose richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria che hanno sollecitato una proroga dell’apertura del canale telematico per l’invio dell’istanza di rimborso.

link suggeriti:

L'Inail, con nota del 3 giugno 2009, ricorda che la L. n.133/08 ha previsto per il datore di lavoro, anche artigiano, l'obbligo di effettuare, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la denuncia nominativa di collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, di coadiuvanti delle imprese commerciali nonchè di soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria.
Al fine di permettere al contribuente di effettuare tali comunicazioni l'Istituto ha rilasciato la procedura che tramite il Punto Cliente permette l'acquisizione delle denunce nominative.
Per spiegare in dettaglio come assolvere all'obbligo è stato predisposto anche un manuale operativo.

documenti allegati:

Fra le misure atte a fronteggiare la crisi, il Governo ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, un’indennità una tantum pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente, da corrispondere ai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di fine lavoro. Per l’anno 2009 è prevista l’attuazione dell’istituto sperimentale nella misura del 20%. L’erogazione della prestazione è prevista nei limiti delle apposite risorse assegnate e ripartite.
 
In allegato le disposizioni Inps in materia. 

documenti allegati:

Quest’anno il termine per la presentazione del modello 770 scade il prossimo 31 luglio 2009. Come accadeva negli anni precedenti il modello 770 è suddiviso in Ordinario e Semplificato. Nel caso in cui l’azienda sia tenuta ad inviare il modello Ordinario, i quadri ST e SX relativi ai versamenti e alle compensazioni devono essere inviati unitamente all’Ordinario.
Inoltre, è possibile dividere il modello 770-Semplificato inviando separatamente:
 
a) le comunicazioni dei dipendenti e dei collaboratori con relativi ST e SX;
b) le comunicazioni degli autonomi con relativi ST e SX.
 
La documentazione necessaria per completare la sezione “comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” e il prospetto ST comprende:
  • modelli F24 pagati (dipendenti/collaboratori, autonomi), con il timbro di quietanza leggibile;
  • certificazioni rilasciate ai lavoratori autonomi;
  • dati anagrafici lavoratori autonomi e domicilio fiscale;
  • codici fiscali familiari a carico dipendenti e collaboratori.
  • documentazione relativa ad eventuali compensazioni effettuate.

documenti allegati:
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L'Inps, con le circolari 26 maggio 2009 n.73 e n.75 e con il messaggio 15 giugno 2009 n.13613, ha fornito importanti istruzioni operative per l'utilizzo della cassa integrazione e della mobilità in deroga, applicabili, per l'anno 2009 e seguenti, in via eccezionale in situazioni dove non sarebbero utilizzabili gli ammortizzatori sociali in via ordinaria. Tali ammortizzatori sociali, inoltre, sono utilizzabili in riferimento a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, esclusi dalla disciplina ordinaria. Proprio in riferimento agli apprendisti, il Ministero del Lavoro, con la risposta a interpello n.52 del 5 giugno 2009, ha affermato la legittimità della presentazione della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga per i lavoratori apprendisti unitamente a un’altra richiesta volta ad ottenere la Cigo o la Cigs, affinché tutti i lavoratori possano ottenere una copertura economica.
Il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga trova supporto nell'Accordo 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome, attuato poi dagli specifici accordi tra le singole Regioni e il Governo.
Di seguito si riepilogano i principali chiarimenti forniti dall'Inps.
Mobilità in deroga
Per tutto l'anno 2009, viene erogato un trattamento pari all'indennità di mobilità per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art.7 della legge 23 luglio 1991, n.223, in caso di licenziamento, in quanto dipendenti da aziende escluse dalla disciplina dei licenziamenti collettivi.
Adempimenti del datore di lavoro in caso di anticipazione della cassa integrazione in deroga
In caso di eventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, qualora sia presentata espressa richiesta,a cui devono essere allegati l'accordo concluso con le parti sociali e l'elenco dei beneficiari, l'Inps può anticipare i trattamenti di cassa integrazione in deroga, fatto salvo il diritto di recuperarli in caso di insussistenza del diritto di percezione. La domanda deve essere presentata , anche tramite il proprio consulente, in via telematica, mediante apposita funzione predisposta nel sito internet www.inps.it . Successivamente il datore di lavoro potrà fornire telematicamente come allegato alla domanda (in formato pdf, gif, jpeg) copia dell’accordo sindacale, mentre l'elenco dei beneficiari sarà incluso in un ulteriore allegato (in formato xls). L'anticipazione può avere una durata massima pari a quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa: scaduto tale periodo senza che la cassa sia autorizzata dalla Regione, l'Inps procede al recupero delle prestazioni erogate.
I requisiti soggettivi degli ammortizzatori in deroga
La cassa integrazione in deroga sarà accessibile ai soli lavoratori che possano far valere un’anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento. Per quanto riguarda la mobilità, il lavoratore dovrà avere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni.
L'indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti in caso di sospensione
In caso di sospensione dall'attività, i lavoratori sospesi possono godere dell'indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti solo se interviene un Ente Bilaterale nella misura di almeno il 20%. In assenza dell'intervento dell'Ente Bilaterale, il datore di lavoro può comunque accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

Il Testo Unico sulla maternità e la paternità stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, comunemente definiti “allattamento”. Il riposo è uno solo se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Tali periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno se la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze.
Anche il lavoratore padre può usufruire dei periodi di riposo:
 
a. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d. in caso di morte o di grave infermità della madre.
 
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
In riferimento all’ipotesi di godimento dei periodi di risposo da parte del padre nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, il Ministero del Lavoro ha riconosciuto al lavoratore padre il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nell’ipotesi in cui la madre svolga attività di lavoro casalingo.
La soluzione del Ministero muove dalle considerazioni che la normativa è rivolta a dare sostegno alla famiglia e alla maternità e che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice: per questi motivi il padre può beneficiare dei permessi per la cura del neonato in tutti i casi in cui la madre, che non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente, sia comunque impegnata in attività che possono distoglierla dalla cura del neonato.

Il modello 770 semplificato dovrà essere trasmesso in via telematica all’Amministrazione Finanziaria entro il 31 luglio 2009.
Entro tale data il sostituto d’imposta potrà provvedere a sanare, con l’istituto del ravvedimento operoso (codice tributo 8906), la violazione di omesso e insufficiente versamento delle ritenute dichiarate nel modello 770 semplificato. Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla normale scadenza, oltre al versamento delle ritenute sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché una sanzione del 2,5%. Se, invece, le violazioni sono regolarizzate oltre i predetti 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione, fermo restando il pagamento degli interessi come prima specificato, la sanzione è pari al 3%.
Anche la mancata esecuzione delle ritenute può essere regolarizzata entro il 31 luglio 2009 con il pagamento di una sanzione del 2% dell’ammontare delle ritenute non operate.
Il ravvedimento operoso può essere applicato anche nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni rispetto al termine di scadenza previsto, provvedendo al pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/12 di euro 258,00.
L’istituto del ravvedimento operoso non è, invece, applicabile nel caso in cui la dichiarazione sia omessa o presentata con ritardo superiore a 90 giorni; in questo caso la sanzione applicabile va dal 120 al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 258,00 euro.

documenti allegati:

Visto l’avvicinarsi delle prossime elezioni politiche, si ripercorrono gli adempimenti da compiere nel caso in cui i lavoratori siano impegnati nelle operazioni di scrutinio. La disciplina delle assenze per permessi elettorali prevede che il lavoratore abbia diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo delle operazioni elettorali, nonché di beneficiare di riposi compensativi e/o di un trattamento economico aggiuntivo. Pertanto, tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa normalmente retribuita. I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. Nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano, anche solo per poche ore, dopo la mezzanotte del lunedì, i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata lavorativa del martedì e spetta loro l’intera retribuzione. La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore. Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione. I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di chiusura dello stesso. La documentazione del presidente viene vistata dal vice-presidente del seggio.

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L’assegno per il nucleo familiare, come definito dalla legge, riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati ed è erogato su richiesta del lavoratore.
Il diritto e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei componenti e dal reddito del nucleo familiare, nonché dalle caratteristiche del nucleo stesso.
Il nucleo familiare è composto da:

  • il richiedente;
  • il coniuge non legalmente separato;
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) aventi un’età inferiore ai 18 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
  • i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.

Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).
Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il reddito da prendere a riferimento per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 è dato dalla somma dei redditi validi ai fini IRPEF del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare, e dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte se superiori a € 1.032,92, percepiti nel 2008. Per aver diritto agli assegni occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità o malattia, ecc.). Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps e disponibile presso i relativi uffici uffici o sul sito www.inps.it nella sezione "moduli". Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo stesso.

La domanda va presentata:

  • al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
  • alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore sia stato preventivamente autorizzato dall'Inps. L'autorizzazione dell'Inps è richiesta per il pagamento dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.
Ai lavoratori in attività l'assegno viene versato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps. Ai pensionati l'assegno viene versato direttamente dall'Inps insieme alla rata di pensione.
La richiesta di riconoscimento dell’assegno familiare deve essere presentata allegando allo specifico modulo Inps l’autocertificazione dello stato di famiglia. Se nell’anno il nucleo familiare varia, cambiano i parametri di riferimento per l’erogazione dell’assegno ed occorre segnalare la variazione all’azienda.
Gli Assegni sono erogabili anche ai lavoratori separati o divorziati, nonché alle famiglie di fatto con una specifica documentazione.
Per il personale part- time, l’assegno spetta in misura intera se l’orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore settimanali; in caso contrario, vengono riconosciuti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata.

documenti allegati:

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso. La comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, effettuata tramite la procedura telematica predisposta dall’Inail, solo per questo anno, potrà essere inoltrata entro il 16 agosto, mentre per gli anni a venire dovrà essere fatta entro il 31 marzo. Tale comunicazione dovrà fotografare la situazione presente in azienda al 31 dicembre dell’anno precedente e dovrà essere effettuata dal datore di lavoro o dal dirigente di tutte le aziende private e pubbliche. Le aziende sia pubbliche che private, anche se non assicurate Inail, dovranno registrarsi sul sito e poi procedere alla comunicazione relativa all’azienda o dell’unità produttiva nella quale operano gli RLS. Il datore di lavoro può far svolgere tale adempimento ad un consulente del lavoro, il quale potrà procedere all’inserimento dei nominativi degli RLS. Si ricorda che in caso di inosservanza dell’obbligo sarà applicata una sanzione pari a 500,00 € e che solo eccezionalmente il primo adempimento per l’anno 2009, in caso di problemi tecnici, potrà essere assolto inviando un fax al numero 800.657.657.

documenti allegati:

Il Modello 730 (clicca qui per maggiori informazioni) potrà essere presentato dai contribuenti entro il 31 maggio a un CAF (centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti ) o ad un professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro). Per l’anno 2009, il termine del 31 maggio, poiché cade di domenica, slitta al 1° giugno. Il Caf o il professionista abilitato consegneranno entro il 15 giugno al contribuente cui hanno prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Infine, per l’anno 2009, entro il 15 luglio il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato trasmetteranno il Modello 730 all’Agenzia delle Entrate (tale termine, dal 2010, è fissato al 30 giugno).

Consulta la guida dell’Agenzia delle Entrate (Download Guida)

Il Ministero del Lavoro ha sospeso l’obbligo di comunicare all’Inail o all’Ipsema gli infortuni che causino inabilità di almeno un giorno oltre a quello dell’evento, obbligo che avrebbe dovuto entrare in vigore il 16 maggio scorso. Il Ministero, con nota n.6587/08, aveva già sospeso l’adempimento di quest’obbligo, in attesa che fossero definite le regole di funzionamento del sistema, da adottare dopo la costituzione del Sistema informativo nazionale dei luoghi di lavoro (Sinp). Poiché il Sinp è ancora in fase di costituzione, è confermato il congelamento dell’obbligo di comunicazione, utile ai fini statistici e informativi. Inoltre, sottolinea il Ministero, l’adempimento è passibile delle modifiche che sono allo studio per il Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro. La circolare precisa che, nel frattempo, resta l’obbligo del datore di lavoro di annotare sul registro infortuni anche gli infortuni che causino inabilità di almeno un giorno e di comunicare l’infortunio, con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia.

È disponibile sul sito dell’Inail la nuova versione della denuncia di infortunio on-line, che prevede le seguenti innovazioni:

  • eliminazione del doppio login di accesso all'applicazione;
  • inserimento del settore lavorativo "Pubblica Amministrazione", con relativi sotto settori e mansioni/qualifiche professionali;
  • possibilità di scegliere la tipologia di retribuzione "Convenzionale" tra quelle previste nella sezione "Dati retributivi".

Sono quindi stati adeguati lo schema per l'invio della denuncia offline, il tracciato per la denuncia in cooperazione applicativa e il software offline vers. 4.35.



Denuncia di Infortunio

Il riscatto della laurea per i soggetti inoccupati. L'Inps, con messaggio del 9 marzo 2009, n.5529, interviene per chiarire la nozione di inoccupato in relazione alla possibilità, per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano ancora iniziato l’attività lavorativa, di riscattare il corso di studio universitario, come previsto dalla Finanziaria 2008. L'Istituto ribadisce che la facoltà di riscatto può essere esercitata da soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa: entrambe le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda di riscatto. Il messaggio detta le istruzioni relative alle condizioni per essere considerato inoccupato in presenza di lavoratori che sono o sono stati iscritti alla Gestione Separata ex art.2, co.26, della L. n.335/95, di soggetti risultanti essere lavoratori Lsu, oppure che abbiano prestato attività di lavoro all'estero. In particolare, l’iscrizione alla Gestione Separata, anche per periodi brevi e in assenza di un importo contributivo utile all’accredito di una mensilità alla Gestione Separata, non consente l'utilizzo di questa forma di riscatto e, conseguentemente, è fatta salva la possibilità di riscattare la laurea con la procedura propria di questa Gestione. Nello stesso modo non può utilizzare la procedura prevista dalla Finanziaria 2008 il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa all’estero, anche se in Paesi extracomunitari.

L’aumento della contribuzione per la Gestione Separata Inps per l’anno 2009 incrementa il costo del lavoro delle collaborazioni a progetto.
A tale riguardo, partendo delle nuove aliquote sotto riportate, è possibile confrontare il costo del lavoro delle collaborazioni a progetto dell’anno 2008 e dell’anno 2009.
Nella simulazione di costo si è considerato un soggetto non iscritto ad altra forma pensionistica (quindi con applicazione dell’aliquota del 25,72%) con un compenso di 20.000,00 euro l’anno.

Sotto l’aspetto prettamente assicurativo si è ipotizzata un’aliquota di premio pari al 5 per mille (considerando l’impatto dell’1% di addizionale Amnil), da applicare sul reale importo del compenso (in quanto compreso tra il valore di minimale e il massimale di rendita).


LE ALIQUOTE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DAL 1 GENNAIO 2009
SOGGETTI INTERESSATI ALIQUOTA DI VERSAMENTO
Iscritti ad altra assicurazione obbligatoria o titolari di pensione 17%
Iscritti alla gestione separata privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati 25,72%



ANNO 2008
ANNO 2009
Collaboratore a Progetto
Collaboratore a Progetto
Comp. Anno 20.000,00 Onere imponibile Comp. Anno 20.000,00 Onere imponibile
Costi previd. 3.296,00 2/3 20.000,00 Costi Previd. 3.429,33 2/3 20.000,00
Costo INAIL 67,33 2/3 20.000,00 Costo INAIL 67,33 2/3 20.000,00
TFR TFR
Ctr 0,5 TFR Ctr 0,5 TFR
Costo annuo 23.363,33 Costo annuo 23.496,66
Totale Costo
annuo
23.363,33 Totale Costo
annuo
23.496,66
Inc.za Retr / Costo 116,82 Inc.za Retr / Costo 117,48

(*) Per semplicità non si è considerato l’impatto del costo Irap.

documenti allegati:

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