Richiesta di rateizzazione dei premi assicurativi Inail: 1° rata in scadenza il 16 febbraio 2010
(Inail, nota 20/01/2010 n.500)
La richiesta di rateizzazione del premio Inail 2008/2009 verrà considerata valida anche per il futuro e, pertanto, per l’autoliquidazione 2009/2010: la scelta, infatti, di rateizzare il premio assicurativo operata in precedenza avrà efficacia a tempo indeterminato, salvo comunicazione di revoca del datore di lavoro.
Le quattro rate trimestrali dovranno essere versate, con l’applicazione di interessi sulla 2°, 3° e 4° rata in scadenza, rispettivamente il 16 febbraio, 17 maggio (poiché il 16 maggio cade di domenica), 16 agosto e 16 novembre 2010. L’Inail, con nota n.500 del 20 gennaio scorso, ha fissato al 2,18% il tasso di interesse da applicare a secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all’autoliquidazione 2009/2010. Si indicano, pertanto, i coefficienti di riferimento per quanti usufruiscono dei pagamenti rateali:
• pagamenti con scadenza 16 febbraio 2010 :
- rata 16 maggio 2010, coefficiente pari a 0,005315616;
- rata 16 agosto 2010: coefficiente pari a 0,010810411;
- rata 16 novembre 2010: coefficiente pari a 0,016305205;
• pagamenti con scadenza 16 giugno 2010 :
- rata 16 agosto 2010: coefficiente pari a 0,003643288;
- rata 16 novembre 2010: coefficiente pari a 0,009138082.
Infatti, a partire dal 2010:
1. il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege n.449/97 e abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerato dall’obbligo di barrare l’apposita casella “SI” nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;
2. il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione deve barrare l’apposita casella “SI” nel modello della dichiarazione delle retribuzioni modello 1031;
3. la ditta che aveva chiesto la revoca della rateazione con l’apposito modello di richiesta allora in uso (oggi abrogato), deve barrare la casella “SI” anche nel caso in cui intenda chiedere nuovamente la modalità di pagamento in quattro rate trimestrali;
4. il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione, barrando la casella “NO” del nuovo modello 1031 (quest’anno il modello 1031 riporta, infatti, anche l’opzione “NO” in basso a sinistra).