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Con la nota del 31 gennaio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che il termine ultimo per la presentazione del Prospetto Informativo per i lavoratori disabili è stato prorogato al 15 febbraio 2011.
L’obbligo di assunzione di personale disabile “scatta” a partire dalla prima assunzione operata dall’impresa oltre il quindicesimo dipendente: il Prospetto Informativo va presentato al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
Nessuna modifica è stata prevista rispetto alle modalità di invio del Prospetto Informativo, che deve avvenire esclusivamente per via telematica secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010.
 

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova procedura per l’impugnazione del licenziamento introdotta dal Collegato lavoro.
I nuovi termini prevedono che il licenziamento debba essere impugnatoimmediatamente o entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, da parte del datore di lavoro, del licenziamento ovvero dei motivi dello stesso, se non contestuali. Rispetto al passato i tempi si sono molto ridotti, poiché la decadenza poteva arrivare sino ai cinque anni successivi all'impugnazione extragiudiziale, ai fini del deposito del ricorso giudiziale. La norma ha l’obiettivo di ridurre e velocizzare il contenzioso con lo scopo di sgravare anche il lavoro della magistratura ordinaria attraverso l’opzione del ricorso alla conciliazione o all'arbitrato.
L’impugnazione, che può essere proposta dal lavoratore con qualunque atto scritto, perde però di valore e decade se non è seguita, entro il periodo di 270 giorni, dal deposito di un ricorso alla cancelleria del tribunale, se si sceglie la via del giudice del lavoro, o dalla comunicazione del tentativo di conciliazione o arbitrato, richiesto sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. In caso di rifiuto di conciliazione o arbitrato e di mancato accordo, scatta l’ulteriore termine di 60 giorni per ricorrere al giudice.
Il Collegato Lavoro, inoltre, ha esteso questo procedimento rapido di impugnazione (60 + 270) anche ai licenziamenti per questioni di qualificazione del rapporto di lavoro (es. contratto di collaborazione a progetto che il lavoratore ritiene dissimuli un rapporto di lavoro subordinato) e per il titolo scorretto della formula contrattuale.
 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. del 16 gennaio 2012, informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non è un documento autocertificabile.
Il Ministero precisa che l'articolo 44-bis del D.P.R. 445 del 2000 "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione".

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Genova, in tema di doppia contribuzione da parte del socio di una S.r.l. commerciale che rivesta anche il ruolo di amministratore della stessa società.
I soggetti che ricoprono, pertanto, sia il ruolo di socio che di amministratore di una S.r.l., devono essere soggetti al versamento di doppi contributi: quelli per la gestione commercianti Inps e quelli per la Gestione separata dei collaboratori.
Non è censurabile dal punto di vista costituzionale, stabilisce la Corte, il Dl 78/2010 (articolo 12, comma 11) che, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, ha stabilito l'inapplicabilità del principio dell'attività prevalente per decidere qual è il fondo destinatario della contribuzione.

Il 21 novembre 2011 Federmeccanica-Assistal e Fim e Uilm, dando attuazione al protocollo contenuto nel Ccnl metalmeccanico del 15 ottobre 2009, hanno costituito il Fondo sanitario di categoria métaSalute, al fine di assicurare ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle previste dal servizio sanitario pubblico.
Al fondo potranno aderire inizialmente i lavoratori e, successivamente, i loro familiari.
Le adesioni partiranno a far data dai primi mesi del 2012, mentre le prestazioni integrative saranno erogate a decorrere dal 2013.
L'accordo tra le parti dispone che tutte le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo:
Æ € 24,00 per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2011, da versare entro gennaio 2012;
Æ € 24,00 per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2012, da versare entro gennaio 2013.
Le suddette contribuzioni a carico azienda sono calcolate con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti. La campagna per la promozione di métaSalute, con la descrizione dettagliata delle prestazioni e la raccolta delle adesioni, partirà nel mese di febbraio 2012.
Per l'operatività del fondo è necessario che si raggiungano i 100.000 iscritti.

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